Art. 13. (Imprenditori agricoli a titolo principale) 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 le disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. 2. Ai soggetti di cui al presente articolo non si applica la norma in deroga prevista all'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, come modificato dall'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Note all'art. 13: - Per il titolo della legge n. 1047/1957 v. note all'art. 7. - Il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1975 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura), e' il seguente: "Art. 12. - Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attivita' agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni. Il requisito della capacita' professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attivita' agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. Il detto requisito si presume, altresi', quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attivita' agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorieta'. Negli altri casi il requisito della capacita' professionale e' accertato da una commissionie provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli piu' rappresentative e da un funzionario della regione che la presiede". - Il testo dell'art. 22 della legge n. 1047/1957 e' il seguente: "Art. 22. - In deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione e sui requisiti di anzianita' di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'art. 9 del regio decreto 11 aprile 199, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, tra il 1 gennaio 1958 e il 1 gennaio 10971, le persone, di ambo i sessi, soggette all'assicurazione ai sensi della presente legge, sono ammesse alla liquidazioine della pensione di vecchiaia con l'eta' e con il versamento di un numero di contributi giornalieri dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto: Eta' Contributi giornalieri __________________________ __________________________ Numero Numero Anno Uomini Donne Uomini Donne - - - - - 1958 65 ed oltre 65 ed oltre 104 104 1959 65 65 208 208 1960 65 65 312 312 1961 65 65 416 416 1962 65 65 520 520 1963 65 65 624 624 1964 65 64 728 728 1965 65 63 832 832 1966 65 62 936 936 1967 65 61 1.040 1.040 1968 65 60 1.144 1.110 1969 65 60 1.248 1.179 1970 65 60 1.352 1.249 1971 65 60 1.456 1.318 La concessione della pensione di vecchiaia, sino al 31 dicembre 1967, e' inoltre condizionata all'accertamento, eseguito mediante attestazione rilasciata dal servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, che i pensionabili abbiano fatto parte, come unita' attive, dei nuclei familiari diretto-coltivatori o colonici per cinque anni precedenti l'applicazione della presente legge o, successivamente al 31 dicembre 1967, per tanti anni quanti ne mancano al compimento di un quindicennio dell'entrata in vigore della legge stessa". - Il testo dell'art. 24 della legge n. 9/1963 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), e' il seguente: "Art. 24. - A modifica di quanto disposto al primo comma dell'art. 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nel periodo tra il 1 gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1971 e' raggiunto allorche' risulti coperto di contribuzione obbligatoria per l'attivita' soggetta all'obbligo assicurativo a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, il numero di anni indicati nel seguente prospetto: NUMERO ANNI COPERTI DI CONTRIBUZIONE Uomini Anno e donne - - 1962 5 1963 6 1964 7 1965 8 1966 9 1967 10 1968 11 1969 12 1970 13 1971 14 I contributi complessivamente versati per il periodo dal 1957 al 1961 compreso sono ragguagliati - per il periodo stesso - ad un contributo annuo ogni 104 contributi giornalieri. A partire dal 1962, per l'anno di contribuzione utile - ai fini del primo comma del presente articolo - si intende quello per il quale risultano accreditati non meno di 104 contributi giornalieri indipendentemente dalle eccedenze che si verifichino in ciascuno degli anni considerati".