Art. 13. 
   1. Le disposizioni contenute nel presente capo  non  si  applicano
nei confronti dell'attivita' della pubblica  amministrazione  diretta
alla  emanazione  di  atti  normativi,  amministrativi  generali,  di
pianificazione e di programmazione, per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che ne regolano la formazione. 
   2. Dette disposizioni non si applicano  altresi'  ai  procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme  le  particolari  norme
che li regolano.