Art. 13. 1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali: a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorita' giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo; c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattivita'.