Art. 13. (Trattamento economico) 1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella D allegata alla presente legge. 2. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario da lui delegato, dal direttore generale dell'Amministazione penitenziaria e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.
Nota all'art. 13, comma 2: - Il testo vigente del primo comma dell'art. 95 della legge n. 121/1981 (per l'argomento della legge v. nella nota all'art. 5, comma 3), e' il seguente: "Art. 95. (Accordi sindacali). - Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale". I rimanenti commi del medesimo articolo 95 riguardano l'oggetto degli accordi sindacali previsti dalla legge n. 121/1981 e l'ipotesi di loro mancato raggiungimento, nella parte attinente ai trattamenti economici accessori.