Art. 13. 
                      Limiti di applicabilita' 
  1. E'  fatta  salva  la  normativa  vigente  per  le  attivita'  di
volontariato non contemplate nella presente  legge,  con  particolare
riferimento  alle  attivita'  di  cooperazione  internazionale   allo
sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse  con  il  servizio
civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. 
 
          Nota all'art. 13:
             -   La   legge   n.   772/1972   reca:   "Norme  per  il
          riconoscimento dell'obiezione di coscienza".