Art. 13. Limiti di applicabilita' 1. E' fatta salva la normativa vigente per le attivita' di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Nota all'art. 13: - La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza".