ART. 13. 
                             Nulla osta 
 
1.  Il  rilascio  di  concessioni  o   autorizzazioni   relative   ad
interventi, impianti ed opere all'interno del parco e' sottoposto  al
preventivo nulla osta dell'Ente parco.  Il  nulla  osta  verifica  la
conformita' tra  le  disposizioni  del  piano  e  del  regolamento  e
l'intervento ed  e'  reso  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.
Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. 
Il  diniego,  che   e'   immediatamente   impugnabile,   e'   affisso
contemporaneamente  all'albo  del  comune  interessato   e   all'albo
dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette  giorni.  L'Ente
parco da' notizia per estratto, con le medesime modalita', dei  nulla
osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine. 
2.  Avverso  il  rilascio  del  nulla   osta   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale anche  da  parte  delle  associazioni  di  protezione
ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. 
3. L'esame delle richieste di nulla osta  puo'  essere  affidato  con
deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la  cui
composizione e la cui attivita' sono disciplinate dal regolamento del
parco. 
4. Il Presidente del parco, entro sessanta  giorni  dalla  richiesta,
con comunicazione scritta al richiedente, puo' rinviare, per una sola
volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del  nulla
osta. 
 
          Nota all'art. 13:
          - Per il titolo della legge n. 349/1986  si  veda  in  nota
          all'art. 4.