Art. 13. Rinvii normativi 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto ai prodotti alimentari di cui all'art. 1 si applicano le modalita' di etichettatura, di presentazione e di pubblicita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, nonche' le disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462.