Art. 13. 
                          Rinvii normativi 
   1. Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto  ai
prodotti alimentari di cui all'art. 1 si applicano  le  modalita'  di
etichettatura, di presentazione e di pubblicita' previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n.  322,  nonche'  le
disposizioni della legge 30 aprile  1962,  n.  283,  come  modificata
dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e del  decreto-legge  18  giugno
1986, n. 282, convertito, con modificazioni,  nella  legge  7  agosto
1986, n. 462.