Art. 13. 
  1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: 
    a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano  e
dichiara previamente di volerla riacquistare; 
    b) se, assumendo  o  avendo  assunto  un  pubblico  impiego  alle
dipendenze  dello  Stato,  anche  all'estero,  dichiara  di   volerla
riacquistare; 
    c)  se  dichiara  di  volerla  riacquistare  ed  ha  stabilito  o
stabilisce, entro un  anno  dalla  dichiarazione,  la  residenza  nel
territorio della Repubblica; 
    d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la  residenza  nel
territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo  stesso
termine; 
    e) se, avendola perduta per non aver ottemperato  all'intimazione
di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno  Stato,  da  un
ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il  servizio
militare per uno Stato  estero,  dichiara  di  volerla  riacquistare,
sempre che abbia stabilito  la  residenza  da  almeno  due  anni  nel
territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato  l'impiego  o
la carica o il  servizio  militare,  assunti  o  prestati  nonostante
l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1. 
  2. Non e' ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di  chi
l'abbia perduta in applicazione dell'articolo  3,  comma  3,  nonche'
dell'articolo 12, comma 2. 
 3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto
della cittadinanza non ha effetto se viene inibito  con  decreto  del
Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi  e  su  conforme
parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione puo' intervenire entro
il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.