Art. 13. 
          (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria) 
  1. L'attivita' venatoria e' consentita con  l'uso  del  fucile  con
canna  ad  anima  liscia  fino  a  due   colpi,   a   ripetizione   e
semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di  due  cartucce,
di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima
rigata a caricamento singolo manuale o a  ripetizione  semiautomatica
di calibro non inferiore a millimetri 5,6  con  bossolo  a  vuoto  di
altezza non inferiore a millimetri 40. 
  2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile  a  due  o  tre  canne
(combinato), di cui  una  o  due  ad  anima  liscia  di  calibro  non
superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore
a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco. 
  3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore
e non lasciati sul luogo di caccia. 
  4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con
canna ad anima liscia  a  ripetizione  semiautomatica  salvo  che  il
relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di  un
colpo. 
  5. Sono vietati tutte le armi  e  tutti  i  mezzi  per  l'esercizio
venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 
  6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche  per  uso  di
caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio,  a  portare,  oltre
alle armi consentite, gli utensili da punta e  da  taglio  atti  alle
esigenze venatorie.