Art. 13 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante dalla presente  legge,  pari  a  lire  dieci
miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e  lire
dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno  1992,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento
"Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialita' femminile)". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
   Data a Roma, addi' 25 febbraio 1992 
 
                               COSSIGA 
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI