Art. 13 (a). Norme per la costruzione e la gestione delle strade 1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge. 2. La deroga alle norme di cui al comma 1 e' consentita solo per le strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti. 3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni. 4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalita' di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti (( in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'art. 2, comma 2. )) 5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. (( Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono piu' le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'art. 2, comma 2. )) 6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalita' stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale. 7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validita' temporale riferita all'anno nonche' per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale. 8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonche' comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresi' che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 360/1993.