Art. 13. Prodotti muniti di contrassegno fiscale 1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti. 2. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalita' stabilite per i depositari nazionali. 3. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 6.