Art. 13. 
  1.  La  soprintendenza  competente  per   territorio   accerta   se
l'attivita' descritta nel precedente art. 1, comma 1,  si  svolge  in
locali che hanno la superficie complessiva di servizi e di  depositi,
non superiore a 400 metri quadrati. 
  2. Per le attivita' svolte nei locali, di cui al  precedente  comma
1, si applicano l'art. 2, commi 5 e 6, l'art. 3, l'art. 5, commi 1  e
2, l'art. 6, commi 1 e 2, l'art. 7, comma 1, l'art. 8, commi 1  e  2,
l'art. 9, comma 1, l'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, e l'art. 12. 
  3. Il responsabile delle attivita'  deve  rispettare  gli  obblighi
prescritti dal precedente art. 10, comma 2, nonche' quelli prescritti
dal precedente art. 10, comma 3,  lettera  a)  e  lettera  b),  primo
periodo.