Art. 13 
                                Albo 
 
  1. La  Banca  d'Italia  iscrive  in  un  apposito  albo  le  banche
autorizzate in  Italia  e  le  succursali  delle  banche  comunitarie
stabilite nel territorio della Repubblica. 
  2.  Le  banche  indicano  negli   atti   e   nella   corrispondenza
l'iscrizione nell'albo.