Art. 13. 
              Requisiti per la nomina e cause ostative 
  1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano
raggiunto la maggiore eta' e godano dei  diritti  civili,  che  siano
titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici  di
societa', esercenti arti e professioni  o  esperti  in  possesso  dei
requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 3, e
che esercitino la loro  attivita'  nell'ambito  della  circoscrizione
territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai  cittadini
italiani i cittadini degli Stati  membri  della  Comunita'  economica
europea in possesso dei suddetti requisiti. 
  2. Non possono far parte del consiglio: 
    a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri  regionali,
il presidente della provincia, i membri della giunta  provinciale,  i
consiglieri provinciali, i sindaci e gli  assessori  dei  comuni  con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti; 
    b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere
di commercio e i dipendenti di enti,  istituti,  consorzi  o  aziende
dipendenti o soggetti a vigilanza della camera  di  commercio  o  che
dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto  o
in parte facoltativa; 
    c) i dipendenti della camera di commercio; 
    d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non  colposi
contro  la  persona,  il  patrimonio,   l'amministrazione   pubblica,
l'amministrazione della giustizia o la fede  pubblica,  punibili  con
pena non inferiore, nel minimo, a  due  anni  e  non  superiore,  nel
massimo,  a  cinque  anni  o  che  siano  soggetti  alle  misure   di
prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia  di  lotta
alla criminalita' organizzata; 
    e) coloro che, per fatti compiuti in qualita'  di  amministratori
della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili  verso
la medesima con sentenza definitiva; 
    f) coloro che siano iscritti ad  associazioni  operanti  in  modo
occulto o clandestino e  per  la  cui  adesione  siano  richiesti  un
giuramento o una promessa solenne. 
  3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o  la  sopravvenienza
di una delle situazioni di cui al comma 2,  lettere  d),  e)  ed  f),
comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento
che dichiara la decadenza e' adottato dall'autorita'  competente  per
la nomina. 
  4. I membri  del  consiglio  per  i  quali  sopravvenga  una  delle
situazioni di cui al comma 2, lettere a), b)  e  c),  devono  optare,
entro trenta giorni, per una delle cariche.