Art. 13.
                            Norme finali
  1. La determinazione dei comparti di contrattazione collettiva  del
pubblico  impiego,  di  cui  al  presente regolamento, non esclude la
possibilita'  che  in  sede  contrattuale  siano  adottate   apposite
disposizioni  riguardanti  settori  specifici, al fine di tener conto
delle differenze funzionali interne al singolo  comparto  (quali,  in
particolare,  quella  degli  organi  di coordinamento e di indirizzo,
quelle dell'istruzione, quelle degli enti autonomi  e  del  personale
regionale).
  2.  Allo  scopo  di adeguare le previsioni del presente regolamento
alle esigenze che emergeranno nella contrattazione collettiva,  oltre
che  alle  successive  modificazioni  normative,  la  definizione dei
comparti e' sottoposta a verifica ed a completamento. In particolare,
saranno in oggetto di revisione:
    a) il comparto delle aziende e delle amministrazioni dello  Stato
ad  ordinamento autonomo, in ragione dell'eventuale ridimensionamento
del comparto stesso;
    b) la collocazione dei segretari comunali e  provinciali,  fermo,
restando il riconoscimento della loro specifica posizione funzionale,
in  seguito  al  riordinamento  previsto dell'art. 52, comma 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142;
    c) il comparto delle regioni e delle autonomie  locali,  dopo  la
conclusione  del  primo  contratto  collettivo  nazionale  per quanto
attiene al personale dipendente dalle regioni a statuto  ordinario  e
dagli  enti regionali, in armonia con i principi della sentenza della
Corte  costituzionale  del  30  luglio  1993,  n.  359  e   dopo   le
modificazioni  apportate  alle disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, dai decreti legislativi 10  novembre  1993,  n.
470, e 23 dicembre 1993, n. 546;
    d)  il  comparto scuola e la collocazione del relativo personale,
ivi  compresi  gli  ispettori  tecnici,  ad  avvenuta  riforma  delle
istituzioni scolastiche.
  3.   Per   il   personale  dipendente,  rientrante  nell'ambito  di
applicazione di ciascun comparto  di  contrattazione  collettiva,  si
intendono  le persone che, pur inquadrate nei ruoli organici di altre
amministrazioni pubbliche  comprese  in  diverso  comparto,  prestino
stabilmente,  funzionalmente  ed  esclusivamente  la  loro  attivita'
lavorativa in amministrazioni pubbliche comprese in altro comparto  -
ivi  incluso  quello  assegnato con carattere di continuita' -, fatta
eccezione per le posizioni di comando o di fuori ruolo.
 
          Nota all'art. 13:
             - Il comma 2 dell'art. 52 della  legge  n.  142/1990  e'
          stato riportato in nota all'art. 3.