Art. 13. Norme finali 1. La determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui al presente regolamento, non esclude la possibilita' che in sede contrattuale siano adottate apposite disposizioni riguardanti settori specifici, al fine di tener conto delle differenze funzionali interne al singolo comparto (quali, in particolare, quella degli organi di coordinamento e di indirizzo, quelle dell'istruzione, quelle degli enti autonomi e del personale regionale). 2. Allo scopo di adeguare le previsioni del presente regolamento alle esigenze che emergeranno nella contrattazione collettiva, oltre che alle successive modificazioni normative, la definizione dei comparti e' sottoposta a verifica ed a completamento. In particolare, saranno in oggetto di revisione: a) il comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, in ragione dell'eventuale ridimensionamento del comparto stesso; b) la collocazione dei segretari comunali e provinciali, fermo, restando il riconoscimento della loro specifica posizione funzionale, in seguito al riordinamento previsto dell'art. 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) il comparto delle regioni e delle autonomie locali, dopo la conclusione del primo contratto collettivo nazionale per quanto attiene al personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti regionali, in armonia con i principi della sentenza della Corte costituzionale del 30 luglio 1993, n. 359 e dopo le modificazioni apportate alle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546; d) il comparto scuola e la collocazione del relativo personale, ivi compresi gli ispettori tecnici, ad avvenuta riforma delle istituzioni scolastiche. 3. Per il personale dipendente, rientrante nell'ambito di applicazione di ciascun comparto di contrattazione collettiva, si intendono le persone che, pur inquadrate nei ruoli organici di altre amministrazioni pubbliche comprese in diverso comparto, prestino stabilmente, funzionalmente ed esclusivamente la loro attivita' lavorativa in amministrazioni pubbliche comprese in altro comparto - ivi incluso quello assegnato con carattere di continuita' -, fatta eccezione per le posizioni di comando o di fuori ruolo.
Nota all'art. 13: - Il comma 2 dell'art. 52 della legge n. 142/1990 e' stato riportato in nota all'art. 3.