Art. 13. (Risorse finanziarie delle autorita' portuali) 1. Le entrate delle autorita' portuali sono costituite: a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 7, nonche' dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16. Le autorita' portuali non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura piu' elevata di quanto stabilito dalle autorita' marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine; b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b); c) salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni; d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici; e) da entrate diverse. 2. Dal 1 gennaio 1994 cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi istitutive, nonche' gli stanziamenti per le spese per l'installazione e l'acquisto di impianti portuali nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina.
Note all'art. 13: - La legge n. 82/1963 reca: "Revisione delle tasse e dei diritti marittimi". Il Capo III del Titolo II cosi' recita: "CAPO III - Tassa sulle merci sbarcate, imbarcate e in transito nei porti di Genova, Venezia, Napoli, Livorno, Civitavecchia, Trieste, Savona e Brindisi. Art. 33. (Tassa sulle merci nei porti di Genova, Venezia e Napoli. - Sulle merci, sbarcate, imbarcate e in transito nei porti di Genova, Venezia e Napoli si applica una tassa, per ogni tonnellata metrica nella seguente misura: A) Merci sbarcate: lire 7,50, quando trattasi di fosfati e assimilati, e nitrati, escluso il nitrato di soda; lire 15, quando trattasi di cereali, sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino o quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cementi ed agglomerati cementizi, piastrelle e pietre di pavimentazione, laterizi, pietre da costruzione; lire 25, quando trattasi di carbone e olii minerali alla rinfusa; lire 70, quando trattasi di articoli da abbigliamento, cacao, caffe', colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, oli minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacita', paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo the' e trementina; lire 35, quando trattasi di merci diverse da quelle sopra indicate. B) Merci imbarcate: lire 7,50 quando trattasi di fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di soda; lire 10, quando trattasi di sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cementi ed agglomerati cementizi, piastrelle e pietre da pavimentazione, laterizi, pietre da costruzione; lire 35, quando trattasi di articoli di abbigliamento, cacao, caffe', colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacita', paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the' e trementina; lire 15, quando trattasi di cereali o di merci diverse da quelle sopra indicate. C) Merci in transito provenienti e dirette all'estero: lire 7,50, quando trattasi di fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda; lire 15, quando trattasi di cereali, carbone ed olii minerali alla rinfusa; lire 30, quando trattasi di merci diverse da quelle sopra indicate. (La tassa suddetta si applica nel porto di Genova fino al 30 giugno 1984 e nel porto di Venezia fino al 31 dicembre 1984). Art. 34. (Tassa sulle merci nei porti di Livorno, Civitavecchia e Brindisi). - Nei porti di Livorno, Civitavecchia e Brindisi la tassa sulle merci di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente e' rispettivamente ridotta a lire 4, lire 10, lire 20, lire 60, lire 30 per le merci sbarcate ed a lire 4, lire 6, lire 35, lire 9 per le merci imbarcate. Nel porto di Livorno si applica altresi' sulle merci in transito provenienti e dirette all'estero una tassa per ogni tonnellata metrica nella seguente misura: lire 4, quando trattasi di fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda; lire 9, quando trattasi di cereali; lire 15, quando trattasi di carbone e olii minerali alla rinfusa; lire 30, per tutte le altre merci. (Le tasse predette si applicano fino al 31 dicembre 1975). Art. 35. (Tassa sulle merci nel porto di Trieste). - Sulle merci sbarcate e imbarcate nel porto di Trieste si applica una tassa di lire 0,50 per ogni tonnellata metrica. (La tassa suddetta si applica fino al 31 dicembre 1979). Art. 36. (Addizionale alla tassa sulle merci nel porto di Genova). - Il Consorzio autonomo nel porto di Genova, allo scopo di far fronte alle spese necessarie per opere di sistemazione e miglioramento del porto ha facolta' di applicare, previo assenso dei Ministri del tesoro, delle finanze e della marina mercantile, una addizionale non superiore al 10% alla tassa sulle merci, prevista dall'art. 33. La suddetta addizionale puo' in ogni tempo essere tolta o ribassata con provvedimento immediatamente esecutivo del Consorzio, limitatamente alla tassa sulle merci in transito. Art. 37. (Tassa sulle merci nei porti di Savona e Vado Ligure). - L'Ente portuale Savona-Piemonte, per provvedere ai suoi compiti di istituto, ha facolta' di applicare una tassa non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure. La tassa suddetta e' applicabile fino al 31 dicembre 1965. Art. 38. (Trasbordo). - In caso di trasbordo delle merci da una nave all'altra la tassa di cui ai precedenti artt. 33, 34 e 35 e' dovuta una sola volta e nella misura maggiore. Art. 39. (Privilegio del pagamento della tassa sulle merci). - Il pagamento della tassa sulle merci di cui agli articoli precedenti e quello della tassa sui carri ferroviari di cui al successivo art. 43 hanno privilegio sulle merci stesse. Art. 40. (Merci esenti del pagamento della tassa sulle merci). - Sono esenti dalla tassa di cui agli articoli precedenti: a) i pacchi postali, le provviste di bordo, il piccolo bagaglio personale; b) i materiali trasportati a bordo di una nave per essere adibiti come zavorra sempre che non si tratti di merce o per eseguire riparazioni nell'ambito del porto e tutti gli oggetti, qualunque ne sia la specie, che vengano trasferiti a terra per essere riparati e quindi reimbarcati; c) il carbone, la nafta e gli altri combustibili destinati al consumo di bordo nei limiti della quantita' occorrente per compiere il viaggio; d) il carbone fossile proveniente dall'estero e diretto in transito all'estero, quando la quantita' del carbone raggiunga almeno le 100.000 tonnellate annue; e) i fusti, cassoni e recipienti vuoti in genere quando debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato; f) i materiali relativi al segnalamento marittimo; g) sotto condizione di reciprocita' le merci destinate ai rappresentanti di governi esteri, accreditati nello Stato purche' risultino giunte dall'estero con diretta destinazione ai rappresentanti stessi; h) le merci destinati alla Citta' del Vaticano; i) le merci donate, a scopo di assistenza sociale, allo Stato o ad enti, istituti ed organismi i quali, riconosciuti dallo Stato, perseguano tale finalita'; Art. 41. (Particolari esenzioni nel porto di Civitavecchia). - Nel porto di Civitavecchia, oltre alle merci indicate nell'articolo precedente, sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 31 le ceneri di piriti, gli animali vivi ed il pesce fresco in arrivo dalla Sardegna. Sono esenti altresi' dalla tassa anzidetta tutte le merci caricate sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi-traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna. Art. 42. (Particolari esenzioni nel porto di Trieste). - Oltre le merci indicate nell'art. 40 sono esenti nel porto di Trieste dalla tassa stabilita dall'art. 35 i prodotti e i generi di approvvigionamento locale provenienti dai centri agricoli della Venezia Giulia". - La legge n. 355/1976 reca: "Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali". L'art. 1 cosi' recita: "Art. 1. - Sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati dalle disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni, sono dovute le tasse portuali di cui al capo III, titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni. La misura delle anzidette tasse portuali non potra' eccedere, in alcun caso, il limite massimo di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, e sara' determinata per ciascuno dei porti interessati con le stesse procedure e con i medesimi criteri di cui al terzo comma dell'articolo 2 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1947, n. 47. I proventi delle tasse di cui al precedente comma saranno devoluti per i due terzi agli enti indicati dalla legge 9 ottobre 1967, n. 961 e successive modificazioni, per l'assolvimento dei propri compiti, e per un terzo allo Stato".