Art. 13. 
                       Assemblee studentesche 
 
  1. Le assemblee  studentesche  nella  scuola  secondaria  superiore
costituiscono  occasione  di  partecipazione   democratica   per   l'
approfondimento  dei  problemi  della  scuola  e  della  societa'  in
funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 
  2.  Le  assemblee  studentesche  possono  essere  di  classe  o  di
istituto. 
  3. In relazione al numero degli alunni ed alla  disponibilita'  dei
locali l'assemblea di  istituto  puo'  articolarsi  in  assemblea  di
classi parallele. 
  4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di  classe  possono
esprimere un comitato studentesco di istituto. 
  5. Il  comitato  studentesco  puo'  esprimere  pareri  o  formulare
proposte direttamente al consiglio di istituto. 
  6. Econsentito lo svolgimento di una assemblea di istituto  ed  una
di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione  di  una
giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di  classe  non  puo'
essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante  l'anno
scolastico. Altra assemblea mensile puo' svolgersi fuori  dell'orario
delle lezioni, subordinatamente alla disponibilita' dei locali.  Alle
assemblee di istituto svolte durante l'orario delle  lezioni,  ed  in
numero  non  superiore  a   quattro,   puo'   essere   richiesta   la
partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e
scientifici, indicati dagli studenti  unitamente  agli  argomenti  da
inserire nell'ordine del giorno.  Detta  partecipazione  deve  essere
autorizzata dal consiglio d'istituto. 
  7. A richiesta degli studenti,  le  ore  destinate  alle  assemblee
possono essere utilizzate per lo svolgimento di attivita' di ricerca,
di seminario e per lavori di gruppo. 
  8. Non possono aver  luogo  assemblee  nel  mese  conclusivo  delle
lezioni. All'assemblea di classe o  di  istituto  possono  assistere,
oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.