Art. 13.
                              (Rinvio)
   1.  Quando  negli  articoli  successivi  e'  richiamata  la  legge
straniera,   si   tiene   conto   del   rinvio  operato  dal  diritto
internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:
      a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
      b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.
   2. L'applicazione del comma 1 e' tuttavia esclusa:
      a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono
applicabile  la legge straniera sulla base della scelta effettuata in
tal senso dalle parti interessate;
      b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti ;
      c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente
Titolo.
   3.  Nei  casi  di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del
rinvio  soltanto  se  esso  conduce all'applicazione di una legge che
consente lo stabilimento della filiazione.
   4.  Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una
convenzione  internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la
soluzione adottata dalla convenzione.