Articolo 13 Velocita' e distanza tra veicoli 1. Ogni conducente di veicolo deve, in ogni circostanza, restare padrone del proprio veicolo in modo da potersi conformare alle esigenze della prudenza e da essere costantemente in grado di effettuare tutte le manovre che gli competono. Deve, regolando la velocita' del proprio veicolo, tenere costantemente conto delle circostanze, in particolare della disposizione dei luoghi, dello stato della strada, dello stato del carico del proprio veicolo, delle condizioni atmosferiche e dell'intensita' della circolazione, in modo da poter arrestare il proprio veicolo nei limiti del proprio campo di visibilita' verso l'avanti, nonche' dinanzi ad ogni ostacolo prevedibile. Deve rallentare e, se necessario, fermarsi tutte le volte che le circostanze lo esigano, in particolare quando la visibilita' non e' buona. 2. Nessun conducente deve intralciare la marcia normale degli altri veicoli circolando, senza valida ragione, ad una velocita' anormalmente ridotta. 3. Il conducente di un veicolo che circola dietro un altro veicolo deve lasciare libera, dietro quest'ultimo una distanza di sicurezza sufficiente per poter evitare una collisione in caso di rallentamento brusco o di arresto improvviso del veicolo che lo pre- cede. 4. Fuori dei centri abitati, allo scopo di facilitare i sorpassi, i conducenti di veicoli o di complessi di veicoli il cui peso massimo autorizzato superi 3.500 Kg (7.700 libbre), e la cui lunghezza fuori tutto superi 10 metri (33 piedi) devono salvo quando sorpassano o si accingono a sorpassare, mantenere tra i loro veicoli ed i veicoli a motore che li precedono una distanza tale che i veicoli che li sorpassano possano servirsi senza pericolo dello spazio lasciato libero davanti al veicolo sorpassato. Questa disposizione non e' tuttavia applicabile quando la circolazione e' molto intensa ne' quando il sorpasso e' vietato. Inoltre: a) le autorita' competenti possono far beneficiare alcuni convogli di deroghe a questa disposizione o rendere quast'ultima inapplicabile anche sulle strade in cui due corsie sono adibitie alla circolazione nel senso in questione; b) le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono fissare delle cifre diverse da quelle che sono indicate nel presente paragrafo per le caratteristiche dei veicoli in questione. 5. Nulla nella presente Convenzione dovra' essere interpretato come un impedimento per le Parti contraenti o le loro parti costitutive a prescrivere dei limiti, generali o locali, di velocita' per tutti i veicoli o per alcune categorie di veicoli o a prescrivere su alcune strade o su alcune categorie di strade sia delle velocita' minime e massime, sia soltanto delle velocita' minime o massime, o a prescrivere degli intervalli minimi giustificati dalla presenza sulla strada di alcune categorie di veicoli che presentino un pericolo particolare a causa specialmente del loro peso o del loro carico.