(Accordo-art. 13)
                             Articolo 13 
   Dopo il 31 dicembre* 1972, l'originale del presente Accordo  sara'
depositato presso il Segretario  generale  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite, che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti
gli Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. 
 
* In conformita' con la decisione presa dal  Comitato  dei  trasporti
interni nella sua trentunesima sessione, il periodo durante il  quale
l'Accordo sarebbe aperto alla firma e' stato  prorogato  fino  al  31
dicembre 1972. 
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine  debitamente  autorizzati,
hanno firmato il presente Accordo. 
FATTO, a Ginevra, il primo maggio mille  novecentosettantuno,  in  un
solo esemplare, nelle lingue inglese, francese e russa, i  tre  testi
facenti ugualmente fede.