Art. 13.
           Regioni a statuto speciale e province autonome
  13.1.  I  piani previsti dall'art. 51 del testo unico unitamente ad
eventuali progetti di sperimentazione  connessi  agli  stessi  piani,
sono  adottati  dalle  regioni  a  statuto  speciale e dalle province
autonome secondo le disposizioni contenute nelle norme di  attuazione
dei  rispettivi  statuti;  conseguentemente  le  previsioni contenute
nelle tabelle allegate, relativamente alle  province  della  Sicilia,
hanno carattere indicativo.
  13.2.   Ai   fini   dell'adozione   dei  conseguenti  provvedimenti
sull'organico del personale  scolastico  statale,  anche  i  predetti
piani  sono  trasmessi,  per le prescritte intese, a tutti gli uffici
centrali preposti all'amministrazione di istituti scolastici.