Art. 13. Regioni a statuto speciale e province autonome 13.1. I piani previsti dall'art. 51 del testo unico unitamente ad eventuali progetti di sperimentazione connessi agli stessi piani, sono adottati dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome secondo le disposizioni contenute nelle norme di attuazione dei rispettivi statuti; conseguentemente le previsioni contenute nelle tabelle allegate, relativamente alle province della Sicilia, hanno carattere indicativo. 13.2. Ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti sull'organico del personale scolastico statale, anche i predetti piani sono trasmessi, per le prescritte intese, a tutti gli uffici centrali preposti all'amministrazione di istituti scolastici.