ART. 13. 1. Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, il cui termine di presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data. 2. Per le domande relative a fatti verificatisi tra il 1 gennaio 1990 e il 2 novembre 1991, il termine fissato dal medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 419 del 1991 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Anche d'ufficio, il comitato previsto dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 419 del 1991 procede al nuovo esame delle domande per le quali e' stato proposto o deciso il rigetto perche' presentate oltre i termini fissati a pena di decadenza. 4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di cui al comma 3 procede all'esame delle domande sulle quali ha gia' formulato proposta al Presidente del Consiglio dei ministri senza tener conto del lucro cessante nelle valutazioni sull'ammontare del danno patrimoniale.
Note all'art. 13: - Per l'art. 3 del D.L. n. 419/1991, si rinvia alla nota all'art. 12. - Si trascrive il testo dell'art. 5 del citato D.L. n. 419/1991: "Art. 5 (Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione). - 1. E' istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un 'Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione', di seguito denominato 'Fondo'. 2. Il Fondo e' amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui e' sottoposta la relativa attivita', e' istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalita' previste dal presente decreto. 3. Il comitato di cui al comma 2 e' presieduto dal presidente, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed e' composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonche' da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione".