Art. 13.
                           Sovrintendente
  1. Il sovrintendente:
    a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16;
    b)  predispone  il bilancio d'esercizio, nonche', di concerto con
il  direttore  artistico,  i  programmi  di  attivita'  artistica  da
sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
    c)  dirige  e  coordina  in autonomia, nel rispetto dei programmi
approvati  e  del  vincolo  di  bilancio,  l'attivita'  di produzione
artistica della fondazione e le attivita' connesse e strumentali;
    d)  nomina  e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il
direttore  artistico o musicale, individuandolo tra i musicisti o tra
i musicologi piu' rinomati e di comprovata competenza teatrale;
    e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come
disposto dall'art. 12, comma 7.
  2.  Il  sovrintendente  e' scelto tra persone dotate di specifica e
comprovata  esperienza  nel  settore  dell'organizzazione  musicale e
della  gestione  di enti consimili; puo' nominare collaboratori della
cui attivita' risponde direttamente.
  3.  Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di
amministrazione  che  lo  ha  nominato e puo' essere riconfermato. Il
consiglio  di  amministrazione  puo'  revocare il sovrintendente, con
deliberazione  presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo
per gravi motivi.
  4. Il direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme
al sovrintendente, e puo' essere riconfermato.