Art. 13. Sovrintendente 1. Il sovrintendente: a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16; b) predispone il bilancio d'esercizio, nonche', di concerto con il direttore artistico, i programmi di attivita' artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione; c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attivita' di produzione artistica della fondazione e le attivita' connesse e strumentali; d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il direttore artistico o musicale, individuandolo tra i musicisti o tra i musicologi piu' rinomati e di comprovata competenza teatrale; e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dall'art. 12, comma 7. 2. Il sovrintendente e' scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; puo' nominare collaboratori della cui attivita' risponde direttamente. 3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e puo' essere riconfermato. Il consiglio di amministrazione puo' revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi. 4. Il direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme al sovrintendente, e puo' essere riconfermato.