Art. 13.
                   Norme generali per gli edifici
 
 1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla  generalita'
dei tipi edilizi.
 2.  Negli  edifici  pubblici  deve  essere  garantito  un livello di
accessibilita' degli spazi interni tale da  consentire  la  fruizione
dell'edificio  sia  al pubblico che al personale in servizio, secondo
le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
 3. Per gli spazi esterni di  pertinenza  degli  stessi  edifici,  il
necessario  requisito  di  accessibilita' si considera soddisfatto se
esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio  fruibile  anche
da  parte  di  persone  con  ridotta  o  impedita capacita' motoria o
sensoriale.
 4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi  possono
articolare  o  limitare  il  criterio  generale  di accessibilita' in
relazione alla particolarita' del tipo.
 5. In sede di definizione e di  applicazione  di  norme  concernenti
specifici  settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici,
tutela ambientale, ecc.,  devono  essere  studiate  o  adottate,  nel
rispetto  di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del
presente regolamento.
 6. Per gli alloggi  di  servizio  valgono  le  disposizioni  di  cui
all'art.   3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989,  n.  236,  relative  agli  alloggi  di  edilizia   residenziale
sovvenzionata.
 7.  Negli  interventi  di  recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi
relativi agli impianti tecnici di sollevamento non  sono  computabili
ai fini della volumetria utile.
 
          Note all'art. 13:
            -  Per  il  testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 14
          giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.
            - Per il testo dell'art. 3.3. del decreto ministeriale 14
          giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.