Art. 13 (Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio) 1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e' di venti anni; l'estensione della concessione non puo' superare i 150 chilometri quadrati; dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando e' necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione. 2. Al comma 8 dell'articolo 9 della legge n.9 del 1991 le parole "due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni dal rilascio della proroga decennale". 3. All'articolo 9 della legge n. 9 del 1991 e' aggiunto, infine, il seguente comma: "11. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione di coltivazione e' accordata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le regioni a statuto speciale o le province autonome di Trento e Bolzano interessate.". 4. I titolari di concessioni contigue possono chiedere l'unificazione o la modifica del confine dei rispettivi titoli al fine di razionalizzare lo sviluppo o la coltivazione dei giacimenti in essi ricadenti. 5. La durata della concessione di stoccaggio e' di 20 anni. 6. Il titolare o i contitolari di una concessione di coltivazione o di stoccaggio possono trasferirne la titolarita' o cederne quote; il trasferimento della concessione, o di quote di titolarita', e' consentito previa autorizzazione del Ministero, sentiti gli altri contitolari. Le quote di titolarita' di una concessione di stoccaggio possono essere diverse da quelle della relativa concessione di coltivazione, fermo restando che il rappresentante unico della concessione di coltivazione deve coincidere con il rappresentante unico dei contitolari della relativa concessione di stoccaggio. 7. I giacimenti di sostanze minerali la cui concessione di coltivazione sia cessata per scadenza, rinuncia, revoca o decadenza del titolare, possono essere nuovamente attribuiti, su istanza degli interessati, in concessione di coltivazione o, ove ricorrano le condizioni, in concessioni di stoccaggio; in tal caso si applicano le procedure di pubblicizzazione e concorrenza di cui agli articoli 4 e 5, in quanto applicabili. 8. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i titolari di concessioni di stoccaggio presentano all'UNMIG ed alla Sezione competente il programma di stoccaggio che intendono svolgere nell'anno successivo, indicando in particolare i volumi totali di gas naturale previsti nelle fasi di immissione e di erogazione; il programma e' corredato da una relazione illustrativa della situazione dei volumi progressivi di gas naturale immessi ed erogati dalla data iniziale dello stoccaggio. 9. Ove risultino capacita' di stoccaggio non utilizzate, esse, previa autorizzazione del Ministero, sono messe a disposizione dei terzi, compatibilmente con il programma di stoccaggio del concessionario ed i suoi sviluppi previsti, e con la capacita della rete di trasporto; il gas da immettere in stoccaggio dovra' rientrare nel normale campo di intercambiabilita' ed avere adeguate caratteristiche e contenuto di sostanze nocive; le condizioni e il corrispettivo di tale servizio saranno concordati tra le parti, tenendo conto di una adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas, nonche' dell'andamento del mercato dell'energia.