Articolo 13 (Norme finali e transitorie) l. Ai fini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, per gli apparecchi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si considerano regole specifiche di buona tecnica per la sicurezza unicamente quelle previste dal presente regolamento. 2. Gli organismi autorizzati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n.1083, ad eseguire prove, accertamenti e attestazioni di conformita' di norme di sicurezza UNI-CIG su apparecchi e dispositivi, possono continuare ad operare, se presentano istanza a pena di decadenza, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 9, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino alla decisione sulla domanda ai sensi dello stesso articolo 9. Per quanto concerne i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione, fino alla decisione suddetta i predetti organismi possono avvalersi unicamente delle certificazioni emesse dal Laboratorio di macchine e termotecnica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o da laboratori autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 95, del 22 aprile 1985. 3. Fino al 1 gennaio 1997 possono essere immessi in commercio per la successiva messa in servizio apparecchi e dispositivi conformi al sistema di marcatura previsto dalla direttiva 90/396/CEE. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, Il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il l6 dicembre 1996 Atti di Governo, n. 105, foglio n. 19
Note all'art. 13: - Per quanto concerne la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, vedi note alle premesse. - Per quanto concerne la direttiva 90/396/CEE vedi note alle premesse.