Articolo 13 
                    (Norme finali e transitorie) 
l. Ai fini di cui  alla  legge  6  dicembre  1971,  n.1083,  per  gli
   apparecchi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  si
   considerano regole specifiche di buona tecnica  per  la  sicurezza
   unicamente quelle previste dal presente regolamento. 
2. Gli   organismi   autorizzati,   con    decreto    del    Ministro
   dell'industria, del commercio e dell'artigianato  ai  sensi  della
   legge 6 dicembre 1971, n.1083, ad eseguire prove,  accertamenti  e
   attestazioni di conformita'  di  norme  di  sicurezza  UNI-CIG  su
   apparecchi  e  dispositivi,  possono  continuare  ad  operare,  se
   presentano istanza  a  pena  di  decadenza,  ai  sensi  e  con  le
   modalita' di cui all'articolo 9, entro  due  mesi  dalla  data  di
   entrata in vigore del presente regolamento,  fino  alla  decisione
   sulla domanda  ai  sensi  dello  stesso  articolo  9.  Per  quanto
   concerne  i  dispositivi  di  sicurezza,   di   controllo   e   di
   regolazione, fino alla decisione  suddetta  i  predetti  organismi
   possono  avvalersi  unicamente  delle  certificazioni  emesse  dal
   Laboratorio  di  macchine  e  termotecnica  del  Centro  studi  ed
   esperienze del Ministero dell'interno o da laboratori  autorizzati
   ai sensi del decreto ministeriale 26  marzo  1985  pubblicato  nel
   Supplemento ordinario alla  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
   italiana n. 95, del 22 aprile 1985. 
3. Fino al 1 gennaio 1997 possono essere immessi in commercio per  la
   successiva messa in servizio apparecchi e dispositivi conformi  al
   sistema di marcatura previsto dalla direttiva 90/396/CEE. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
   Dato a Roma, addi' 15 novembre 1996 
                              SCALFARO 
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
Visto, Il Guardasigilli: FLICK 
   Registrato alla Corte dei conti il l6 dicembre 1996 
   Atti di Governo, n. 105, foglio n. 19 
 
          Note all'art. 13:
             - Per quanto concerne la legge 6 dicembre 1971, n. 1083,
          vedi note alle premesse.
             - Per quanto concerne la direttiva 90/396/CEE vedi  note
          alle premesse.