Art. 13.
  1.  Il Dipartimento  della protezione  civile e'  estraneo ad  ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della  presente
ordinanza  e,   pertanto,  eventuali   oneri  derivanti   a  ritardi,
inadempienze  o contezioso,  a  qualsiasi titolo  insorgente, sono  a
carico dei bilanci degli enti attuatori.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 26 maggio 1997
                                              Il Ministro: Napolitano