Art. 13. 1. All'articolo 28 del decreto 119/92, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "Tale obbligo non ricorre nei casi in cui tutte le informazioni prescritte al comma 2 siano riportate in maniera leggibile sul recipiente o sull'imballaggio esterno.".
Nota all'art. 13: - Il testo vigente dell'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 119/1992 e' il seguente: "1. E' obbligatoria, nella confezione di medicinali veterinari, l'inclusione di un foglietto illustrativo che deve contenere le informazioni relative al solo medicinale in questione ed essere redatto almeno in lingua italiana. Tale obbligo non ricorre nei casi in cui tutte le informazioni prescritte al comma 2 siano riportate in maniera leggibile sul recipiente o sull'imballaggio esterno".