Art. 13.

  1.  All'articolo  28  del  decreto 119/92, alla fine del comma 1 e'
aggiunto  il  seguente periodo: "Tale obbligo non ricorre nei casi in
cui  tutte  le  informazioni prescritte al comma 2 siano riportate in
maniera leggibile sul recipiente o sull'imballaggio esterno.".
 
          Nota all'art. 13:
          - Il testo vigente dell'art. 28, comma  1,  del  D.Lgs.  n.
          119/1992   e'  il  seguente:  "1.  E'  obbligatoria,  nella
          confezione di medicinali  veterinari,  l'inclusione  di  un
          foglietto  illustrativo  che deve contenere le informazioni
          relative al solo medicinale in questione ed essere  redatto
          almeno  in  lingua  italiana.  Tale obbligo non ricorre nei
          casi in cui tutte le informazioni  prescritte  al  comma  2
          siano  riportate  in  maniera  leggibile  sul  recipiente o
          sull'imballaggio esterno".