(Accordo - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
                Vendita e trasferimento dei proventi 
1. Ciascuna Parte Contraente concede alla compagnia  aerea  designata
   dell'altra Parte Contraente il diritto di vendere  liberamente  in
   valuta nazionale e/o convertibile i servizi  di  trasporto  aereo,
   ivi  compresi  i   servizi   supplementari   resi,   sulle   rotte
   specificate, e tutti gli altri servizi della propria rete e  sulle
   reti delle altre compagnie aeree, direttamente o tramite agenti. 
2. La compagnia aerea designata da ciascuna  Parte  Contraente  sara'
   libera  di  trasferire  effettivamente  all'estero,  senza  nessun
   ritardo o limitazione, le eccedenze degli introiti al netto  delle
   spese provenienti dalle vendite del trasporto di passeggeri, merci
   e posta, ivi compresi i relativi interessi bancari. 
3. Tali   trasferimenti   saranno   effettuati   conformemente   alle
   disposizioni di eventuali  accordi  particolari  che  regolano  le
   questioni finanziarie delle Parti Contraenti. In assenza  di  tali
   accordi, il  trasferimento  sara'  effettuato  in  valuta  pesante
   convertibile al tasso di cambio ufficiale ovvero, in  mancanza  di
   tassi di cambio ufficiali, ai tassi di  cambio  esteri  prevalenti
   per i pagamenti correnti.  Ciascuna  Parte  Contraente  garantira'
   alla  compagnia  aerea  designata  dell'altra   Parte   Contraente
   l'effettuazione  dei  trasferimenti  in  una  valuta   liberamente
   convertibile entro un massimo di quaranta (40) giorni  dalla  data
   di richiesta. 
4. I privilegi specificati nei paragrafi precedenti saranno  concessi
   solo su una base di stretta reciprocita'. Se una Parte  Contraente
   imporra' limitazioni o ritardi sui trasferimenti  della  compagnia
   aerea designata dell'altra Parte  Contraente,  quest'ultima  sara'
   autorizzata ad interrompere l'esercizio dei diritti specificati ai
   paragrafi 2. e 3. del presente Articolo da parte  della  compagnia
   aerea designata della prima Parte Contraente.