ARTICOLO 13 Vendita e trasferimento dei proventi 1. Ciascuna Parte Contraente concede alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di vendere liberamente in valuta nazionale e/o convertibile i servizi di trasporto aereo, ivi compresi i servizi supplementari resi, sulle rotte specificate, e tutti gli altri servizi della propria rete e sulle reti delle altre compagnie aeree, direttamente o tramite agenti. 2. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente sara' libera di trasferire effettivamente all'estero, senza nessun ritardo o limitazione, le eccedenze degli introiti al netto delle spese provenienti dalle vendite del trasporto di passeggeri, merci e posta, ivi compresi i relativi interessi bancari. 3. Tali trasferimenti saranno effettuati conformemente alle disposizioni di eventuali accordi particolari che regolano le questioni finanziarie delle Parti Contraenti. In assenza di tali accordi, il trasferimento sara' effettuato in valuta pesante convertibile al tasso di cambio ufficiale ovvero, in mancanza di tassi di cambio ufficiali, ai tassi di cambio esteri prevalenti per i pagamenti correnti. Ciascuna Parte Contraente garantira' alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente l'effettuazione dei trasferimenti in una valuta liberamente convertibile entro un massimo di quaranta (40) giorni dalla data di richiesta. 4. I privilegi specificati nei paragrafi precedenti saranno concessi solo su una base di stretta reciprocita'. Se una Parte Contraente imporra' limitazioni o ritardi sui trasferimenti della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, quest'ultima sara' autorizzata ad interrompere l'esercizio dei diritti specificati ai paragrafi 2. e 3. del presente Articolo da parte della compagnia aerea designata della prima Parte Contraente.