Art. 13. (a)
                 (( Amministrazioni destinatarie  ))
((   1.   Le   disposizioni  del  presente  capo  si  applicano  alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. ))
  (a) Articolo sostituito dall'art.  8  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 13 sostituito:
  "Art.  13  (Amministrazione destinatarie). - 1. Le disposizioni del
presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo. Le  altre  pubbliche  amministrazioni  -  fatto
salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario dal decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni  - previa
modifica, ove necessario, dei rispettivi ordinamenti,  adeguano  alle
disposizioni  del  presente  capo i propri ordinamenti, tenendo conto
delle relative peculiarita', entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto.
  2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono entro
due  mesi,  al Dipartimento della funzione pubblica le deliberazioni,
le disposizioni e i provvedimenti adottati in attuazione del comma 1.
Il Dipartimento ne cura la raccolta e la pubblicazione.
  3. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale  e
le  province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
propri ordinamenti ai principi del presente capo.".