Art. 13. (a) (( Amministrazioni destinatarie )) (( 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. )) (a) Articolo sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 13 sostituito: "Art. 13 (Amministrazione destinatarie). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Le altre pubbliche amministrazioni - fatto salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni - previa modifica, ove necessario, dei rispettivi ordinamenti, adeguano alle disposizioni del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono entro due mesi, al Dipartimento della funzione pubblica le deliberazioni, le disposizioni e i provvedimenti adottati in attuazione del comma 1. Il Dipartimento ne cura la raccolta e la pubblicazione. 3. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai principi del presente capo.".