Art. 13. Funzioni e compiti conservati allo Stato 1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti: a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualita', di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188; b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, puo' avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali puo' essere modificata dalla Conferenza unificata.
Note all'art. 13: - La legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita') e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1990, n. 165. - Il testo dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1952, n. 174, e' il seguente: "Art 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite: a) dai conferimenti dello Stato; b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti; c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo art. 39; d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957. I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti: da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente: da due rapresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n 860; da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato. Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle regioni".