Art. 13 
                     (Espulsione amministrativa) 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11) 
 
  1. Per motivi di ordine pubblico o di  sicurezza  dello  Stato,  il
Ministro dell'interno  puo'  disporre  l'espulsione  dello  straniero
anche non residente nel territorio dello  Stato,  dandone  preventiva
notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro  degli
affari esteri. 
  2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo straniero: 
   a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo 10; 
   b)  si  e'  trattenuto  nel  territorio  dello  Stato  senza  aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo  che
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di
sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo; 
   c) appartiene a taluna delle categorie  indicate  nell'articolo  1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito  dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge  13
settembre 1982, n. 646. 
  3. L'espulsione e' disposta in  ogni  caso  con  decreto  motivato.
Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale,  l'autorita'
giudiziaria rilascia nulla osta  salvo  che  sussistano  inderogabili
esigenze processuali. Nel caso di arresto in  flagranza,  il  giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo  che  applichi
una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del  codice
di procedura penale. Se tale misura non e' applicata o e' cessata, il
questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1. 
  4. L'espulsione e' eseguita dal questore con  accompagnamento  alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero: 
   a)  e'  espulso  ai  sensi  del  comma  1  o  si   e'   trattenuto
indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con
l'intimazione; 
   b) e' espulso ai sensi del comma 2,  lettera  c),  e  il  prefetto
rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che
lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. 
  5. Si procede altresi' all'accompagnamento alla frontiera  a  mezzo
della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi  del  comma  2,
lettera a),  qualora  quest'ultimo  sia  privo  di  valido  documento
attestante la sua identita' e  nazionalita'  e  il  prefetto  rilevi,
tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo  inserimento
sociale,  familiare  e  lavorativo,  un  concreto  pericolo  che   lo
straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. 
  6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare
il territorio dello Stato entro il termine di quindici  giorni  e  ad
osservare le prescrizioni per  il  viaggio  e  per  la  presentazione
all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione e'  disposta
ai sensi del comma 2, lettera b), il questore puo' adottare la misura
di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto  rilevi,  tenuto
conto di circostanze  obiettive  riguardanti  l'inserimento  sociale,
familiare e lavorativo dello  straniero,  il  concreto  pericolo  che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. 
  7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui  al  comma  1
dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso,  il
soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato  unitamente
all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad  una  traduzione
in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non  sia  possibile,  in
lingua francese, inglese o spagnola. 
  8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'  essere   presentato
unicamente  ricorso   al   pretore,   entro   cinque   giorni   dalla
comunicazione del decreto o  del  provvedimento.  Il  termine  e'  di
trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita  con  accompagnamento
immediato. 
  9. Il ricorso e' presentato al pretore del luogo di residenza o  di
dimora dello straniero. Nei casi di  espulsione  con  accompagnamento
immediato, sempreche' sia disposta  la  misura  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida  di
tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso  decidendo  con
unico provvedimento adottato in ogni caso, entro dieci  giorni  dalla
data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di  cui
agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. 
  10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo'  essere  sottoscritto
anche personalmente.  Nel  caso  di  espulsione  con  accompagnamento
immediato, il ricorso puo' essere presentato  anche  per  il  tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato  di
destinazione,   entro   trenta   giorni   dalla   comunicazione   del
provvedimento; in tali casi,  il  ricorso  puo'  essere  sottoscritto
anche personalmente dalla parte alla presenza  dei  funzionari  delle
rappresentanze   diplomatiche   o   consolari,   che   provvedono   a
certificarne  l'autenticita'  e  ne  curano  l'inoltro  all'autorita'
giudiziaria. Lo straniero e' ammesso al gratuito patrocinio  a  spese
dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore,  e'  assistito
da un  difensore  designato  dal  giudice  nell'ambito  dei  soggetti
iscritti  nella  tabella  di  cui  all'articolo  29  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271,  e
successive modificazioni, nonche', ove necessario, da un interprete. 
  11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 e'
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede
di Roma. 
  12. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  19,  lo  straniero
espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero,  quando  cio'
non sia possibile, allo Stato di provenienza. 
  13. Lo straniero espulso non puo' rientrare  nel  territorio  dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in
caso di trasgressione, e' punito con l'arresto da due mesi a sei mesi
ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato. 
  14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un  periodo  di  cinque
anni, salvo che il pretore o il tribunale  amministrativo  regionale,
con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8  e  11,
ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore  a
tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti  dall'interessato  e
tenuto conto della complessiva condotta tenuta  dall'interessato  nel
territorio dello Stato. 
  15. Le disposizioni di  cui  al  comma  5  non  si  applicano  allo
straniero che dimostri sulla base di  elementi  obiettivi  di  essere
giunto nel territorio dello Stato prima  della  data  di  entrata  in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo'
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1. 
  16. L'onere  derivante  dal  comma  10  del  presente  articolo  e'
valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997  e  in  lire  8  miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998. 
 
          Note all'art. 13:
            - Per il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre  1956,
          n. 1423, v. nelle note all'art. 9.
            - Per il testo dell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n.
          575, v.  nelle note all'art. 9.
            -  Si riporta il testo dell'art. 391, comma 5, del codice
          di procedura penale:
            "5. Se ricorrono le condizioni di applicabilita' previste
          dall'art.  273 e taluna delle esigenze  cautelari  previste
          dall'art.  274,  il  giudice  dispone l'applicazione di una
          misura coercitiva a norma dell'art. 291.  Quando  l'arresto
          e'  stato  eseguito  per uno dei delitti indicati nell'art.
          381 comma 2, l'applicazione della misura e' disposta  anche
          al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280".
            -  Si  riporta il testo degli articoli 737 e seguenti del
          codice di procedura civile:
            "Art. 737 (Forma della domanda e del provvedimento). -  I
          provvedimenti,  che debbono essere pronunciati in camera di
          consiglio si chiedono con ricorso al giudice  competente  e
          hanno forma di decreto motivato salvo che la legge disponga
          altrimenti".
            "Art.  738  (Procedimento).  - Il presidente nomina tra i
          componenti del  collegio  un  relatore,  che  riferisce  in
          camera di consiglio.
            Se  deve  essere  sentito il pubblico ministero, gli atti
          sono a lui previamente comunicati ed  egli  stende  le  sue
          conclusioni in calce al provvedimento del presidente.
            Il giudice puo' assumere informazioni".
            "Art.  739  (Reclami delle parti). - Contro i decreti del
          giudice tutelare si puo' proporre reclamo  con  ricorso  al
          tribunale,  che  pronuncia in camera di consiglio. Contro i
          decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in
          primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte
          di  appello,  che  pronuncia  anche  essa  in   camera   di
          consiglio.
            Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di
          dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato in
          confronto  di  una  sola parte, o dalla notificazione se e'
          dato in confronto di piu' parti.
            Salvo  che  la  legge disponga altrimenti, non e' ammesso
          reclamo contro i decreti della  Corte  d'appello  e  contro
          quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo".
            "Art. 740 (Reclami del pubblico ministero). - Il pubblico
          ministero,  entro  dieci  giorni  dalla comunicazione, puo'
          proporre reclamo contro i decreti del  giudice  tutelare  e
          quelli  del  tribunale  per  i  quali  e' necessario il suo
          parere".
            "Art. 741 (Efficacia  dei  provvedimenti).  -  I  decreti
          acquistano  efficacia  quando sono decorsi i termini di cui
          agli articoli  precedenti  senza  che  sia  stato  proposto
          reclamo.
            Se  vi  sono  ragioni d'urgenza, il giudice puo' tuttavia
          disporre che il decreto abbia efficacia immediata".
            "Art. 742 (Revocabilita' dei provvedimenti). - I  decreti
          possono  essere  in  ogni  tempo  modificati e revocati, ma
          restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai  terzi
          in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla
          revoca".
            "Art.  742-bis  (Ambito  di  applicazione  degli articoli
          precedenti).  -  Le  disposizioni  del  presente  capo   si
          applicano  a  tutti  i procedimenti in camera di consiglio,
          ancorche' non  regolati  dai  capi  precedenti  o  che  non
          riguardino materia di famiglia o di stato delle persone".
            -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  29  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale):
            "Art.  29 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio). -
          1. Il consiglio dell'ordine forense predispone  e  aggiorna
          almeno  ogni  tre  mesi  l'elenco alfabetico degli iscritti
          negli albi idonei e disponibili ad assumere  le  difese  di
          ufficio.
            2. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario
          del  consiglio  dell'ordine forense, e' consegnato in copia
          al  presidente  del  tribunale,  il  quale   ne   cura   la
          trasmissione  agli  uffici  giudiziari  che  hanno sede nel
          territorio del circondario.
            3. Il consiglio  dell'ordine  forense,  d'intesa  con  il
          presidente  del  tribunale,  forma almeno ogni tre mesi una
          tabella di turni giornalieri o  settimanali,  se  del  caso
          differenziata  per i diversi uffici giudiziari, nella quale
          sono attribuiti e si avvicendano gli  iscritti  nell'elenco
          indicato   nel  comma  1,  in  modo  che  ogni  giorno  sia
          assicurata la  reperibilita'  di  un  numero  di  difensori
          corrispondente alle esigenze.
            4. Nella tabella sono fissati i criteri di individuazione
          del difensore di ufficio.
            5.  La tabella, sottoscritta dal presidente del consiglio
          dell'ordine forense e  dal  presidente  del  tribunale,  e'
          trasmessa a cura di quest'ultimo agli uffici giudiziari che
          hanno sede nel territorio del circondario.
            6.  L'autorita'  giudiziaria  e,  nei  casi  previsti, la
          polizia giudiziaria, individuato il  difensore  di  ufficio
          nell'ambito  e  secondo l'ordine della tabella indicata nel
          comma 3. Nel caso di mancanza o inidoneita' della  tabella,
          provvede  l'autorita'  giudiziaria, nell'ambito dell'elenco
          indicato nel  comma  1  e,  se  anche  questo  manca  o  e'
          inidoneo, in base agli albi professionali ovvero designando
          il   presidente  o  un  membro  del  consiglio  dell'ordine
          forense.
            7. Quando il difensore  di  ufficio  e'  designato  fuori
          dell'ambito   o   dell'ordine  della  tabella,  l'autorita'
          giudiziaria ne indica le ragioni nell'atto di designazione,
          informandone il presidente del tribunale  e  il  presidente
          del consiglio dell'ordine forense.
            8.  Il  presidente  del  tribunale  e  il  presidente del
          consiglio dell'ordine forense vigilano sul  rispetto  della
          tabella   e   dei   criteri   per   l'individuazione  e  la
          designazione dei difensori di ufficio.
            9. I difensori inseriti  nella  tabella  hanno  l'obbligo
          della reperibilita'".
            -  Per  l'argomento  della  legge 6 marzo 1998, n. 40, v.
          nelle note all'art. 1.