Art. 13.
                            Comunicazioni
  1. Ferme  restando le  specifiche competenze  delle amministrazioni
preposte  ai  controlli  e  l'obbligo  d'informazione  reciproca,  il
Ministro  della  sanita'  funge  da organo  di  collegamento  fra  le
amministrazioni interessate e con la Commissione.
  2. Anteriormente  al 1  aprile di  ogni anno e  per la  prima volta
anteriormente  al  1  aprile  del 2000,  il  Ministro  della  sanita'
trasmette alla  Commissione una  relazione dettagliata  sui risultati
conseguiti  dal programma  di cui  all'articolo 12  predisposta dalle
amministrazioni  addette   al  controllo.  Di  tale   relazione  sono
informate le amministrazioni partecipanti al programma di controllo.
  3. Nella relazione dovranno essere specificati:
  a) criteri di elaborazione del programma;
  b) numero e natura dei controlli effettuati;
  c) risultati dei controlli, con particolare riferimento al numero e
alla natura delle infrazioni accertate;
  d) azioni intraprese in caso di accertamento di infrazioni.