Art. 13 Norme transitorie e finali 1. Il presidente del C.N.R., in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, vi resta fino alla scadenza del mandato, cosi' come determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1613. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto: a) qualora alla data di entrata in vigore del medesimo non sia stata insediata l'assemblea della scienza e della tecnologia, i quattro membri del consiglio direttivo di sua designazione, sono eletti dall'assemblea dei comitati nazionali di consulenza del C.N.R. al di fuori dei propri componenti. I predetti membri decadono all'atto della nomina dei membri designati da parte dell'A.S.T. I membri del consiglio direttivo, se professori o ricercatori universitari, possono essere collocati in aspettativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero, se dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, possono essere collocati fuori ruolo; b) il comitato di consulenza scientifica, nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 7 e fino alla data di insediamento dei componenti di cui all'articolo 4, comma 4, e' presieduto dal presidente dell'ente ed e' costituito da ventuno membri, compreso il presidente, di cui dieci eletti dai comitati nazionali di consulenza di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1987, n. 408, al di fuori dei propri componenti, dieci eletti dall'assemblea dei direttori degli istituti e dei centri del C.N.R. al di fuori del proprio ambito e fra i ricercatori e tecnologi dell'ente. Il presidente del C.N.R. convoca le assemblee ed i comitati entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ogni comitato nazionale di consulenza vota per un componente; l'elezione avviene con il sistema della preferenza unica. Risultano eletti i candidati che nell'ordine ottengono piu' voti; a parita' di voti risultano eletti i candidati piu' anziani di eta'; c) il riordino di cui all'articolo 8 puo' avvenire anche attraverso aggregazioni temporanee; d) gli schemi dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 8, anche concernenti il riordino della rete scientifica, sono predisposti dal consiglio direttivo e resi noti al personale entro centoventi giorni dalla data di insediamento. Le organizzazioni sindacali hanno trenta giorni per presentare osservazioni al consiglio direttivo. I predetti schemi, con eventuali modifiche e integrazioni, sono sottoposti al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro centottanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo. Decorso il predetto termine senza che il consiglio direttivo abbia sottoposto al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica i regolamenti con le modifiche e le integrazioni ai sensi degli articoli 7 e 8, il consiglio decade e il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procede al rinnovo ai sensi dell'articolo 4, comma 3; e) nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 6 e dei regolamenti di cui all'articolo 7, nell'ambito dell'organico complessivo e nei limiti del fabbisogno di cui all'articolo 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il C.N.R., previa autorizzazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, bandisce concorsi pubblici per l'assunzione di personale di ricerca secondo le esigenze determinate dalle attivita' programmate negli anni 1999 e 2000, con priorita' per il potenziamento della ricerca scientifica del Mezzogiorno. In ogni caso negli anni 1999 e 2000 le spese per il personale non potranno superare il 75 per cento delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a). 3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare: a) il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, ad eccezione degli articoli 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30, e successive modificazioni ed integrazioni; b) la legge 22 dicembre 1960, n. 1613; c) la legge 2 marzo 1963, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni; d) l'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168. 4. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del C.N.R. sono prorogati fino alla data di insediamento del consiglio direttivo e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottate dai predetti organi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data di insediamento del consiglio direttivo e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 8 sono esercitate dal medesimo consiglio, avvalendosi del comitato di consulenza scientifica, le funzioni attribuite ai comitati nazionali di consulenza, al consiglio di presidenza, alla giunta amministrativa e al consiglio di amministrazione, dai regolamenti dell'ente vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. I regolamenti provvederanno ad identificare le norme regolamentari con essi incompatibili e da ritenersi pertanto abrogate. 6. I gruppi nazionali di matematica del C.N.R. sono trasferiti all'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) all'articolo 2, comma 2, premettere alla lettera a) la seguente: "0 a) costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori urtiversitari, nonche' di ricercatori degli enti di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra piu' persone e organismi scientifici. All'attivita' dei gruppi sovrintende un consiglio scientifico e un direttore;"; b) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1999 SCALFARO D' Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 13: - L'art. 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1613 (Nomina e trattamento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche), prevede: "Art. 1. - Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Egli dura in carica quattro anni e puo' essere confermato solo per un altro quadriennio. Al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e' attribuita, a carico del bilancio del Consiglio stesso, una indennita' il cui ammontare e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su proposta della giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche". - Il testo dell'art. 12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e' il seguente: "Art. 12. - Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale. I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali. I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni. L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considerera' le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennita' a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti. Ai professori collocati in aspettativa e' garantita, con le modalita' di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilita' di svolgere, presso l'Universita' in cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e attivita' di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14, legge 18 marzo 1958, n. 311. La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le universita' puo' essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attivita' di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le universita' per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici". - L'art. 1 del D.P.C.M. 24 settembre 1987, n. 408 (Approvazione del regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonche' le modalita' per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi membri), cosi' recita: "Art. 1. - E' approvato l'unito regolamento concernente il numero e la competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonche' le modalita' per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi membri. Esso sostituisce il precedente regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963". - Si trasmette il testo dell'art. 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: "2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente". - Il D.L.L. 1 marzo 1945, n. 82, reca: "Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche". - La legge 22 dicembre 1960, n. 1613, reca: "Nomina e trattamento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche". - La legge 2 marzo 1963, n. 283, reca: "Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia". - Per il titolo della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 6, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 153 (Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi), come modificato dal presente decreto (le parole in corsivo evidenziano le modifiche): "Art. 2. - 1. (Omissis). 2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, l'Istituto puo': 0a) costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonche' di ricercatori degli enti di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra piu' persone e organismi scientifici. All'attivita' dei gruppi sovrintende un consiglio scientifico e un direttore; a) stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con universita', con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali; b) stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata; c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi, costituiti anche in societa' per azioni, nonche' di societa', anche internazionali o straniere, che abbiano fra i propri scopi lo sviluppo di ricerche di matematica pura ed applicata; d) assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali, borse di studio e borse di ricerca avanzata". "Art. 6. - 1. (Omissis). 2. Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, consta di sette membri eletti per un quadriennio fra i docenti universitari di discipline matematiche secondo norme demandate al regolamento concernente gli organi dell'Istituto di cui all'art. 1, comma 2, nonche' dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca".