Art. 13
                     Norme transitorie e finali

  1.  Il  presidente  del  C.N.R.,  in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto, vi resta fino alla scadenza del mandato,
cosi'  come  determinata  ai  sensi  dell'articolo  1  della legge 22
dicembre 1960, n. 1613.
  2. In sede di prima applicazione del presente decreto:
a) qualora  alla data di entrata in vigore del medesimo non sia stata
   insediata  l'assemblea della scienza e della tecnologia, i quattro
   membri  del  consiglio  direttivo di sua designazione, sono eletti
   dall'assemblea  dei comitati nazionali di consulenza del C.N.R. al
   di  fuori  dei  propri  componenti.  I  predetti  membri  decadono
   all'atto  della nomina dei membri designati da parte dell'A.S.T. I
   membri  del  consiglio  direttivo,  se  professori  o  ricercatori
   universitari,  possono  essere collocati in aspettativa ai sensi e
   per  gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente
   della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero, se dipendenti di
   altre  pubbliche  amministrazioni,  possono essere collocati fuori
   ruolo;
b) il    comitato    di    consulenza    scientifica,    nelle   more
   dell'approvazione  dei  regolamenti  di  cui all'articolo 7 e fino
   alla  data  di  insediamento dei componenti di cui all'articolo 4,
   comma  4,  e' presieduto dal presidente dell'ente ed e' costituito
   da ventuno membri, compreso il presidente, di cui dieci eletti dai
   comitati  nazionali  di  consulenza  di  cui  all'articolo  1  del
   regolamento  approvato con il decreto del Presidente del Consiglio
   dei  Ministri  24  settembre  1987, n. 408, al di fuori dei propri
   componenti,   dieci  eletti  dall'assemblea  dei  direttori  degli
   istituti  e dei centri del C.N.R. al di fuori del proprio ambito e
   fra  i ricercatori e tecnologi dell'ente. Il presidente del C.N.R.
   convoca  le  assemblee  ed  i comitati entro quindici giorni dalla
   data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto. Ogni comitato
   nazionale di consulenza vota per un componente; l'elezione avviene
   con   il  sistema  della  preferenza  unica.  Risultano  eletti  i
   candidati  che  nell'ordine ottengono piu' voti; a parita' di voti
   risultano eletti i candidati piu' anziani di eta';
c) il  riordino  di cui all'articolo 8 puo' avvenire anche attraverso
   aggregazioni temporanee;
d) gli  schemi  dei  regolamenti  di  cui  agli articoli 7 e 8, anche
   concernenti  il  riordino della rete scientifica, sono predisposti
   dal  consiglio direttivo e resi noti al personale entro centoventi
   giorni  dalla  data  di  insediamento. Le organizzazioni sindacali
   hanno  trenta  giorni  per  presentare  osservazioni  al consiglio
   direttivo.   I   predetti   schemi,   con  eventuali  modifiche  e
   integrazioni, sono sottoposti al Ministro dell'universita' e della
   ricerca  scientifica  e tecnologica entro centottanta giorni dalla
   data  di insediamento del consiglio direttivo. Decorso il predetto
   termine  senza  che  il  consiglio  direttivo  abbia sottoposto al
   Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e
   tecnologica  i  regolamenti  con le modifiche e le integrazioni ai
   sensi  degli  articoli  7  e  8, il consiglio decade e il Ministro
   dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procede
   al rinnovo ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
e) nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 6 e dei
   regolamenti  di  cui  all'articolo  7,  nell'ambito  dell'organico
   complessivo  e  nei  limiti del fabbisogno di cui all'articolo 51,
   comma  2,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il C.N.R., previa
   autorizzazione  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
   scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro,
   del  bilancio  e della programmazione economica, bandisce concorsi
   pubblici  per  l'assunzione  di  personale  di  ricerca secondo le
   esigenze determinate dalle attivita' programmate negli anni 1999 e
   2000, con priorita' per il potenziamento della ricerca scientifica
   del  Mezzogiorno. In ogni caso negli anni 1999 e 2000 le spese per
   il  personale  non potranno superare il 75 per cento delle risorse
   di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
  3.  Sono  abrogate  le  disposizioni  incompatibili con il presente
decreto ed in particolare:
a) il  decreto  legislativo  luogotenenziale  1 marzo 1945, n. 82, ad
   eccezione degli articoli 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30, e successive
   modificazioni ed integrazioni;
b) la legge 22 dicembre 1960, n. 1613;
c) la  legge  2  marzo  1963,  n.  283, e successive modificazioni ed
   integrazioni;
d) l'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
  4. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e
la  giunta amministrativa del C.N.R. sono prorogati fino alla data di
insediamento  del  consiglio  direttivo  e  non oltre il sessantesimo
giorno  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Sono
fatti  salvi gli atti e le deliberazioni adottate dai predetti organi
fino  alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data
di  insediamento  del consiglio direttivo e fino alla data di entrata
in  vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 8 sono esercitate
dal  medesimo  consiglio,  avvalendosi  del  comitato  di  consulenza
scientifica,   le   funzioni  attribuite  ai  comitati  nazionali  di
consulenza,  al consiglio di presidenza, alla giunta amministrativa e
al  consiglio  di  amministrazione, dai regolamenti dell'ente vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5.   I   regolamenti   provvederanno   ad   identificare  le  norme
regolamentari   con   essi  incompatibili  e  da  ritenersi  pertanto
abrogate.
  6.  I  gruppi  nazionali  di  matematica del C.N.R. sono trasferiti
all'Istituto  nazionale  di  alta  matematica  Francesco Severi. Alla
legge   11   febbraio  1992,  n.  153,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni ed integrazioni:
a) all'articolo  2,  comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:
   "0  a)  costituire  gruppi  nazionali di ricerca, con l'apporto di
   professori  e  ricercatori  urtiversitari,  nonche' di ricercatori
   degli    enti   di   ricerca,   come   istituti   temporanei   per
   l'organizzazione  di  un  lavoro  di  ricerca distribuito tra piu'
   persone   e   organismi   scientifici.  All'attivita'  dei  gruppi
   sovrintende un consiglio scientifico e un direttore;";
b) all'articolo  6,  comma  2,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti
   parole: ", nonche' dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1999
                              SCALFARO
                                  D'  Alema, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Zecchino, Ministro dell'universita'
                                  e della ricerca scientifica e
                                   tecnologica
                                   Piazza, Ministro per la funzione
                                  pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Note all'art. 13:
            -   L'art.   1 della  legge  22  dicembre  1960,  n. 1613
          (Nomina   e  trattamento  del    presidente  del  Consiglio
          nazionale  delle ricerche), prevede:
            "Art.  1.  - Il presidente  del Consiglio nazionale delle
          ricerche e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,    previa    deliberazione    del Consiglio   dei
          ministri.  Egli dura   in   carica quattro   anni e    puo'
          essere confermato solo per un altro quadriennio.
            Al  presidente  del Consiglio nazionale delle ricerche e'
          attribuita, a carico  del bilancio   del Consiglio  stesso,
          una  indennita'  il cui ammontare e' stabilito  con decreto
          del Presidente  del Consiglio dei  Ministri,  d'intesa  con
          il  Ministro  per  il  tesoro,    su  proposta della giunta
          amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche".
            - Il testo  dell'art. 12 del D.P.R.  11 luglio  1980,  n.
          382, e' il seguente:
            "Art.  12.  -  Con  decreto   del Ministro della pubblica
          istruzione, su conforme   parere  del    rettore  e     dei
          consigli      delle    facolta'  interessate,  i professori
          ordinari,  straordinari   ed   associati   possono   essere
          autorizzati  a   dirigere istituti   e laboratori  e centri
          del Consiglio nazionale  delle ricerche o  istituti ed enti
          di  ricerca a carattere nazionale o regionale.
            I  professori  di  ruolo  possono essere   collocati    a
          domanda    in aspettativa    per      la    direzione    di
          istituti     e    laboratori extrauniversitari  di  ricerca
          nazionali e internazionali.
            I    professori   chiamati   a    dirigere   istituti   o
          laboratori  del Consiglio  nazionale  delle ricerche  e  di
          altri enti  pubblici  di ricerca possono  essere  collocati
          in aspettativa con assegni.
            L'aspettativa  e'    concessa  con decreto del   Ministro
          della pubblica istruzione,   su  parere    del    Consiglio
          universitario    nazionale,      che   considerera'      le
          caratteristiche   e  le    dimensioni    dell'istituto    o
          laboratorio  nonche'  l'impegno  che  la funzione direttiva
          richiede.
            Durante   il  periodo   dell'aspettativa  ai   professori
          ordinari competono eventualmente le indennita'  a    carico
          degli  enti  o  istituti di   ricerca ed   eventualmente la
          retribuzione ove  l'aspettativa sia senza assegni.
            Il  periodo dell'aspettativa  e' utile   ai fini    della
          progressione della carriera,  ivi compreso il conseguimento
          dell'ordinariato   e   ai  fini    del    trattamento    di
          previdenza e   di   quiescenza   secondo   le  disposizioni
          vigenti.
            Ai     professori    collocati    in    aspettativa    e'
          garantita,  con  le modalita'  di  cui  al   quinto   comma
          del   successivo   art.   13,  la possibilita' di svolgere,


          presso   l'Universita'  in  cui  sono  titolari,  cicli  di
          conferenze, attivita'  seminariali e attivita'  di ricerca,
          anche   applicativa.  Si   applica   nei  loro   confronti,
          per     la partecipazione  agli   organi  universitari  cui
          hanno   titolo,  la previsione di  cui ai  comma terzo    e
          quarto  dell'art. 14,  legge 18 marzo 1958, n. 311.
            La  direzione   dei centri del  Consiglio nazionale delle
          ricerche e dell'Istituto  nazionale  di  fisica    nucleare
          operanti   presso   le universita' puo'  essere affidata ai
          professori di ruolo  come parte delle  loro   attivita'  di
          ricerca    e    senza  limitazione    delle   loro funzioni
          universitarie.  Essa  e'  rinnovabile con  il  rinnovo  del
          contratto con il Consiglio nazionale  delle ricerche e  con
          l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
            Le disposizioni di  cui al precedente comma si  applicano
          anche  con riferimento alla direzione di centri  di ricerca
          costituiti presso le  universita'  per  contratto    o  per
          convenzione  con    altri  enti pubblici che non abbiano la
          natura di enti pubblici economici".
            - L'art.  1  del  D.P.C.M.  24  settembre  1987,  n.  408
          (Approvazione   del   regolamento     concernente        la
          determinazione  del   numero    e   della competenza    dei
          comitati    nazionali     di   consulenza   del   Consiglio
          nazionale  delle ricerche,  nonche' le  modalita' per    lo
          svolgimento  delle  elezioni  e  per le nomine dei relativi
          membri), cosi' recita:
            "Art. 1. - E' approvato l'unito  regolamento  concernente
          il  numero  e la   competenza dei   comitati   nazionali di
          consulenza  del    Consiglio  nazionale    delle  ricerche,
          nonche'  le  modalita' per  lo svolgimento delle elezioni e
          per le   nomine dei relativi membri.  Esso  sostituisce  il
          precedente   regolamento   approvato  con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963".
            -  Si trasmette  il testo  dell'art. 51,  comma 2,  della
          legge  27 dicembre 1997, n. 449:
            "2.  Il  Consiglio  nazionale delle  ricerche,  l'Agenzia
          spaziale italiana,   l'Istituto    nazionale   di    fisica
          nucleare,    l'Istituto nazionale di  fisica della materia,
          l'Ente per le   nuove tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente
          concorrono   alla realizzazione degli obiettivi di  finanza
          pubblica  per il  triennio 1998-2000,  garantendo che    il
          fabbisogno  finanziario  da  essi complessivamente generato
          nel 1998 non sia superiore a  3.150 miliardi di  lire,    e
          per  gli  anni    1999  e  2000  non sia superiore a quello
          dell'anno precedente maggiorato del  tasso  programmato  di
          inflazione. Il  Ministro del  tesoro, del  bilancio e della
          programmazione     economica,     sentiti     i    Ministri
          dell'universita'  e  della    ricerca     scientifica     e
          tecnologica     e     dell'industria,     del  commercio  e
          dell'artigianato,  procede  annualmente alla determinazione
          del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente".
            - Il D.L.L. 1 marzo 1945, n. 82, reca: "Riordinamento del
          Consiglio nazionale delle ricerche".
            - La legge  22 dicembre 1960, n. 1613, reca:   "Nomina  e
          trattamento  del  presidente  del Consiglio nazionale delle
          ricerche".
            - La legge  2 marzo 1963, n. 283, reca:   "Organizzazione
          e sviluppo della ricerca scientifica in Italia".
            -  Per il  titolo della legge 9  maggio 1989, n. 168,  si
          veda nelle note alle premesse.
            - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2,  e  dell'art.


          6,  comma  2,  della    legge  11   febbraio 1992,   n. 153
          (Riordinamento dell'Istituto nazionale di  alta  matematica
          Francesco  Severi),    come modificato dal presente decreto
          (le parole in corsivo evidenziano le modifiche):
            "Art. 2. - 1. (Omissis).
            2. Per  il raggiungimento dei  fini di  cui al comma   1,
          l'Istituto puo':
            0a)    costituire   gruppi   nazionali   di ricerca,  con
          l'apporto   di  professori  e    ricercatori  universitari,
          nonche'  di    ricercatori  degli  enti  di  ricerca,  come
          istituti  temporanei per l'organizzazione di un lavoro   di
          ricerca    distribuito    tra  piu'  persone   e  organismi
          scientifici.  All'attivita'  dei   gruppi  sovrintende   un
          consiglio scientifico e un direttore;
            a)    stipulare   convenzioni e   contratti  di  studio e
          ricerca  con universita', con il  Consiglio nazionale delle
          ricerche,    con  enti  di  ricerca  pubblici  e   privati,
          nazionali,  internazionali  e  stranieri,  e  con organismi
          scientifici internazionali;
            b)  stipulare  con   industrie   nazionali e    straniere
          contratti      e  convenzioni    aventi  per    oggetto  la
          collaborazione scientifica  o la preparazione di   studiosi
          e  ricercatori  in    particolari  settori della matematica
          applicata;
            c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a
          far parte di  consorzi, costituiti  anche in  societa'  per
          azioni,  nonche'    di  societa',  anche  internazionali  o
          straniere,  che abbiano fra i propri scopi lo  sviluppo  di
          ricerche di matematica pura ed applicata;
            d)   assegnare,   mediante   concorsi      nazionali   ed
          internazionali,  borse  di  studio  e  borse   di   ricerca
          avanzata".
            "Art. 6. - 1. (Omissis).
            2.  Il  comitato  direttivo,  nominato  con  decreto  del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,  consta  di  sette  membri   eletti   per   un
          quadriennio   fra  i  docenti  universitari  di  discipline
          matematiche   secondo  norme  demandate    al   regolamento
          concernente  gli organi  dell'Istituto di  cui all'art.  1,
          comma    2,  nonche'  dei direttori dei gruppi nazionali di
          ricerca".