Art. 13. 
                  (Agevolazioni per le assunzioni) 
1. Attraverso le convenzioni  di  cui  all'articolo  11,  gli  uffici
competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla  base
dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilita' del  Fondo
di cui al comma 4 del presente articolo: 
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei
contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore
disabile  che,  assunto  in  base  alla  presente  legge,  abbia  una
riduzione della capacita' lavorativa superiore  al  79  per  cento  o
minorazioni ascritte dalla prima alla terza  categoria  di  cui  alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni  di
guerra, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978,  n.  915,  e  successive  modificazioni;  la  medesima
fiscalizzazione  viene  concessa  in  relazione  ai  lavoratori   con
handicap intellettivo e  psichico,  assunti  in  base  alla  presente
legge, indipendentemente dalle  percentuali  di  invalidita',  previa
definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano
di contenere gli oneri a tale titolo nei  limiti  del  10  per  cento
della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al
comma 4 e con indicazione delle modalita' di utilizzo  delle  risorse
eventualmente non impiegate; 
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento,  per  la  durata
massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali
relativi ad ogni  lavoratore  disabile  che,  assunto  in  base  alla
presente  legge,  abbia  una  riduzione  della  capacita'  lavorativa
compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte
dalla quarta alla sesta categoria di cui alle  tabelle  citate  nella
lettera a); 
c) il rimborso  forfettario  parziale  delle  spese  necessarie  alla
trasformazione  del  posto  di  lavoro  per  renderlo  adeguato  alle
possibilita' operative dei disabili  con  riduzione  della  capacita'
lavorativa superiore  al  50  per  cento  o  per  l'apprestamento  di
tecnologie di telelavoro  ovvero  per  la  rimozione  delle  barriere
architettoniche  che  limitano  in  qualsiasi   modo   l'integrazione
lavorativa del disabile. 
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai  datori  di
lavoro che, pur non essendo soggetti  agli  obblighi  della  presente
legge, procedono all'assunzione di disabili. 
3. Il datore di lavoro che, attraverso le  convenzioni  stipulate  ai
sensi dell'articolo 11, assicura  ai  soggetti  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 1 la possibilita' di svolgere  attivita'  di  tirocinio
finalizzata all'assunzione, per un periodo  fino  ad  un  massimo  di
dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve  per  la  durata
relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono  tenuti  ad
assicurare i tirocinanti contro gli infortuni  sul  lavoro,  mediante
convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilita' civile. I  relativi
oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4. 
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  istituito  presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il  Fondo  per  il
diritto  al  lavoro  dei  disabili,  per  il  cui  finanziamento   e'
autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999  e  lire  60
miliardi a decorrere dall'anno 2000. 
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la
prosecuzione delle agevolazioni  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. 
6. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  lire  40
miliardi per l'anno 1999 e a  lire  60  miliardi  annue  a  decorrere
dall'anno  2000,  si  provvede   mediante   corrispondente   utilizzo
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  29-quater  del
decreto-legge   31   dicembre   1996,   n.   669,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.  30.  Le  somme  non
impegnate nell'esercizio di  competenza  possono  esserlo  in  quelli
successivi. 
7. Il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di  cui  all'articolo  23,
comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  sentita  la  Conferenza  unificata,  sono
indicati i criteri e le modalita' per la ripartizione fra le  regioni
delle disponibilita'  del  Fondo  di  cui  al  comma  4,  nonche'  la
disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni  di
cui al comma 1. 
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti
delle  disposizioni  del  presente  articolo  e  ad  una  valutazione
dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste. 
 
           Note all'art. 13:
            -  Per    gli estremi   di pubblicazione   nella Gazzetta
          Ufficiale del decreto del  Presidente della  Repubblica  n.
          915/1978 si  veda nelle note all'art. 1.
            -    L'art.  29-quater    del decreto-legge   31 dicembre
          1996, n.  669, convertito, con  modificazioni, dalla  legge
          28  febbraio 1997,   n. 30 (Disposizioni urgenti in materia
          tributaria, finanziaria e contabile a  completamento  della
          manovra  di  finanza  pubblica    per  l'anno  1997), cosi'
          recita:
            "Art. 29-quater (Integrazione del Fondo  occupazione).  -
          1.  Il  Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  19  luglio  1993, n. 236, e' incrementato  di
          lire   868   miliardi   per l'anno   1997,   di lire    494
          miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere
          dall'anno  1999.  Al  relativo  onere  si provvede mediante
          corrispondente riduzione dello   stanziamento     iscritto,
          ai   fini  del   bilancio  triennale 1997-1999, al capitolo
          6856  dello  stato di  previsione del Ministero del  tesoro
          per  l'anno    finanziario  1997,   all'uopo   parzialmente
          utilizzando l'accantonamento  relativo alla Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri".