Art. 13.
                 Assetto societario dell'ENEL S.p.a.
  1.  L'ENEL  S.p.a.  assume le funzioni di indirizzo strategico e di
coordinamento  dell'assetto  industriale e delle attivita' esercitate
dalle  societa' da essa controllate. Entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto l'assemblea dell'ENEL
S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie.
  2.  L'ENEL  S.p.a. costituisce societa' separate per lo svolgimento
delle seguenti attivita':
    a) la produzione di energia elettrica;
    b)  la distribuzione di energia elettrica e la vendita ai clienti
vincolati;
    c) la vendita ai clienti idonei;
    d)   l'esercizio   dei   diritti  di  proprieta'  della  rete  di
trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di
trasformazione  dell'energia  elettrica  e  le  connesse attivita' di
manutenzione  e sviluppo decise dal gestore ai sensi dell'articolo 3,
comma 2;
    e)  lo  smaltimento  delle  centrali elettronucleari dismesse, la
chiusura  del  ciclo  del  combustibile  e  le  attivita'  connesse e
conseguenti,  anche  in  consorzio con altri enti pubblici o societa'
che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarita'.
  3.  Alle  costituende  societa'  sono  conferiti  entro centottanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto tutti i
beni  e rapporti giuridici relativi all'oggetto della loro attivita',
ivi  compresa  una  quota  parte  dei  debiti afferenti al patrimonio
conferito.    Fino    alla   predetta   data   l'ENEL   S.p.a.   puo'
transitoriamente  continuare  l'esercizio  delle  attivita' di cui al
comma 2.
  4.  Le  azioni  della  societa' di cui al comma 2, lettera e), sono
assegnate   al   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione  economica;  la  medesima  societa'  si  attiene  agli
indirizzi  formulati  dal  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato.
  5.  L'atto  di  conferimento  puo'  stabilire  che  gli effetti del
conferimento,  anche  ai fini delle imposte sul reddito, decorrano da
una  data  non  anteriore a quella in cui si chiude l'ultimo bilancio
della societa' conferente.