Art. 13 Lavoro in stiva 1. Il datore di lavoro non puo' far lavorare nella stessa stiva piu' di una squadra alla volta, a meno che il lavoro non si svolga in sezioni non adiacenti situate in modo tale che la distanza fra i ganci dei rispettivi mezzi di sollevamento risulti comunque non inferiore a 6 metri e sempreche' non sussista la possibilita' di contatto tra mezzi di sollevamento al massimo sbraccio. Non puo', altresi', impiegare nella medesima stiva piu' di due squadre dislo- cate a livelli diversi, ma sovrastanti.