Art. 13
                           Lavoro in stiva
  1.  Il  datore  di  lavoro non puo' far lavorare nella stessa stiva
piu' di una squadra alla volta, a meno che il lavoro non si svolga in
sezioni non adiacenti situate in modo tale  che  la  distanza  fra  i
ganci  dei  rispettivi  mezzi  di  sollevamento  risulti comunque non
inferiore a 6 metri e sempreche'  non  sussista  la  possibilita'  di
contatto  tra  mezzi  di  sollevamento al massimo sbraccio. Non puo',
altresi', impiegare nella medesima stiva piu' di due  squadre  dislo-
cate a livelli diversi, ma sovrastanti.