Art. 13.


       Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA


  1.  L'articolo 104 (( del testo unico delle disposizioni in materia
di  intermediazione  finanziaria, di cui al )) decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  104  (Difese).  -  1.  Gli  statuti  delle societa' italiane
quotate   possono  prevedere  che,  quando  sia  promossa  un'offerta
pubblica  di  acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro
emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter.
  1-bis.  Salvo  autorizzazione  dell'assemblea ordinaria o di quella
straordinaria  per  le  delibere  di competenza, le societa' italiane
quotate  i  cui  titoli  sono  oggetto  dell'offerta si astengono dal
compiere  atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento
degli  obiettivi  dell'offerta.  L'obbligo  di  astensione si applica
dalla  comunicazione  di  cui  all'articolo 102, comma 1, e fino alla
chiusura  dell'offerta  ovvero  fino  a  quando  l'offerta stessa non
decada.  La  mera  ricerca  di  altre offerte non costituisce atto od
operazione  in  contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma
la responsabilita' degli amministratori, dei componenti del consiglio
di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e
le operazioni compiuti.
  1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis e' richiesta anche
per  l'attuazione  di  ogni  decisione  presa  prima  dell'inizio del
periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata
in  tutto  o  in  parte,  che  non  rientri  nel  corso normale delle
attivita'  della  societa'  e  la cui attuazione possa contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
  2.  I termini e le modalita' di convocazione delle assemblee di cui
al  comma  1-bis  sono  disciplinati,  anche  in  deroga alle vigenti
disposizioni  di  legge,  con  regolamento emanato dal Ministro della
giustizia, sentita la Consob.».
  2.  L'articolo  104-bis  ((  del  testo unico delle disposizioni in
materia   di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  ))  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
   a)  il  comma 1 e' sostituito dal seguente: «Fermo quanto previsto
dall'articolo  123,  comma  3,  gli  statuti  delle societa' italiane
quotate,  diverse  dalle societa' cooperative, possono prevedere che,
quando  sia  promossa  un'offerta  pubblica  di acquisto o di scambio
avente  ad  oggetto  i  titoli da loro emessi si applichino le regole
previste dai commi 2 e 3»;
   b)  al  comma  7  dopo le parole «in materia di limiti di possesso
azionario» sono aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di voto».
  3.  L'articolo  104-ter  del  ((  testo unico delle disposizioni in
materia   di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  ))  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
   a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli articoli 104
e  104-bis,  commi  2  e  3,»  sono sostituite dalle parole: «Qualora
previste  dagli  statuti,  le  disposizioni di cui agli articoli 104,
commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»;
   b) il comma 2 e' soppresso;
   c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   «4.  Qualsiasi  misura idonea a contrastare il conseguimento degli
obiettivi dell'offerta adottata dalla societa' emittente in virtu' di
quanto  disposto  al  comma  1  deve essere espressamente autorizzata
dall'assemblea  in  vista  di  una  eventuale  offerta  pubblica, nei
diciotto   mesi  anteriori  alla  comunicazione  della  decisione  di
promuovere  l'offerta  ai  sensi  dell'articolo  102,  comma 1. Fermo
quanto  disposto  dall'articolo  114,  l'autorizzazione  prevista dal
presente  comma  e'  tempestivamente comunicata al mercato secondo le
modalita' previste ai sensi del medesimo articolo 114.».
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'art. 104-bis del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «104-bis (Regola di neutralizzazione). - 1. Fermo quanto
          previsto  dall'articolo  123,  comma  3,  gli statuti delle
          societa'   italiane   quotate,   diverse   dalle   societa'
          cooperative,  possono  prevedere  che,  quando sia promossa
          un'offerta  pubblica  di  acquisto  o  di scambio avente ad
          oggetto  i  titoli  da  loro emessi si applichino le regole
          previste dai commi 2 e 3.
             2. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto
          nei    confronti    dell'offerente    le   limitazioni   al
          trasferimento  di  titoli  previste nello statuto ne' hanno
          effetto,  nelle  assemblee chiamate a decidere sugli atti e
          le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al
          diritto   di   voto  previste  nello  statuto  o  da  patti
          parasociali.
             3.  Quando,  a  seguito di un'offerta di cui al comma 1,
          l'offerente  venga  a detenere almeno il settantacinque per
          cento  del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni
          riguardanti  la  nomina  o la revoca degli amministratori o
          dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza,
          nella  prima  assemblea che segue la chiusura dell'offerta,
          convocata  per  modificare  lo  statuto  o  per  revocare o
          nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di
          gestione o di sorveglianza non hanno effetto:
              a)  le  limitazioni  al  diritto di voto previste nello
          statuto o da patti parasociali;
              b)  qualsiasi  diritto  speciale in materia di nomina o
          revoca  degli amministratori o dei componenti del consiglio
          di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto.
             4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  2  e  3 non si
          applicano  alle  limitazioni  statutarie al diritto di voto
          attribuito   da   titoli  dotati  di  privilegi  di  natura
          patrimoniale.
             5. Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito
          positivo,  l'offerente  e'  tenuto  a corrispondere un equo
          indennizzo  per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito
          dai   titolari   dei   diritti   che  l'applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  ai  commi  2  e  3  abbia  reso  non
          esercitabili,   purche'   le   disposizioni   statutarie  o
          contrattuali   che   costituiscono   tali  diritti  fossero
          efficaci    anteriormente   alla   comunicazione   di   cui
          all'articolo  102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve
          essere presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro
          novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso
          di  cui  al  comma  3,  entro  novanta  giorni  dalla  data
          dell'assemblea.   In   mancanza   di  accordo,  l'ammontare
          dell'indennizzo eventualmente dovuto e' fissato dal giudice
          in   via  equitativa,  avendo  riguardo,  tra  l'altro,  al
          raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei
          dodici  mesi  antecedenti la prima diffusione della notizia
          dell'offerta   e  l'andamento  dei  prezzi  successivamente
          all'esito positivo dell'offerta.
             6.  L'indennizzo  di  cui  al  comma 5 non e' dovuto per
          l'eventuale      pregiudizio     patrimoniale     derivante
          dall'esercizio  del  diritto  di  voto  in contrasto con un
          patto parasociale, se al momento dell'esercizio del diritto
          di  voto  e'  gia'  stata  presentata  la  dichiarazione di
          recesso di cui all'articolo 123, comma 3.
             7.  Restano  ferme  le disposizioni in materia di poteri
          speciali  di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio
          1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          luglio  1994,  n.  474,  e  successive  modificazioni, e in
          materia  di  limiti  di  possesso azionario e al diritto di
          voto di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 104-ter del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «104-ter   (Clausola  di  reciprocita').  -  1.  Qualora
          previste   dagli  statuti,  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli  104,  commi  1-bise 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3,
          non  si  applicano  in caso di offerta pubblica promossa da
          chi   non   sia  soggetto  a  tali  disposizioni  ovvero  a
          disposizioni  equivalenti, ovvero da una societa' o ente da
          questi   controllata.   In  caso  di  offerta  promossa  di
          concerto,  e'  sufficiente  che a tali disposizioni non sia
          soggetto anche uno solo fra gli offerenti.
             2.  [Nel  caso  in  cui  i  soggetti  di  cui al comma 1
          applichino  disposizioni analoghe all'articolo 104, commi 1
          e  1-ter,  ma,  anche con riguardo ad uno solo tra essi, la
          relativa assemblea sia costituita o deliberi secondo regole
          meno  rigorose  di quelle stabilite all'articolo 104, comma
          1,  le  assemblee ivi previste sono costituite e deliberano
          con  le  maggioranze  di  cui agli articoli 2368 e 2369 del
          codice   civile,   secondo   l'oggetto   della   delibera].
          [Soppresso]
             3. La Consob, su istanza dell'offerente o della societa'
          emittente  ed  entro  venti  giorni  dalla presentazione di
          questa,   determina   se  le  disposizioni  applicabili  ai
          soggetti  di  cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui
          e' soggetta la societa' emittente. La Consob stabilisce con
          regolamento  i contenuti e le modalita' di presentazione di
          tale istanza.
             4.    Qualsiasi   misura   idonea   a   contrastare   il
          conseguimento  degli  obiettivi dell'offerta adottata dalla
          societa'  emittente in virtu' di quanto disposto al comma 1
          deve  essere  espressamente  autorizzata  dall'assemblea in
          vista  di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi
          anteriori  alla comunicazione della decisione di promuovere
          l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto
          disposto  dall'articolo  114, l'autorizzazione prevista dal
          presente  comma  e'  tempestivamente  comunicata al mercato
          secondo   le  modalita'  previste  ai  sensi  del  medesimo
          articolo 114.».