Art. 13.


      Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici


   1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di
seguito  denominato  «Consiglio  superiore», e' organo consultivo del
Ministero   a   carattere  tecnico-scientifico  in  materia  di  beni
culturali e paesaggistici.
  2.   Il  Consiglio  superiore  esprime  pareri,  su  richiesta  del
direttore  generale  centrale  competente  trasmessa  per  il tramite
dell'Ufficio di Gabinetto:
   a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali
e  paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali,
predisposti dall'amministrazione;
   b)  obbligatoriamente,  sugli  schemi di accordi internazionali in
materia di beni culturali;
   c)  sui  piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di
valorizzazione dei beni culturali;
   d)   sui  piani  paesaggistici  elaborati  congiuntamente  con  le
regioni;
   e)  sugli  schemi  di  atti  normativi  e  amministrativi generali
afferenti   la   materia   dei   beni  culturali  e  paesaggistici  e
l'organizzazione del Ministero;
   f)  su  questioni  di  carattere  generale  di particolare rilievo
concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;
   g)  su  questioni  in  materia  di  beni culturali e paesaggistici
formulate   da  altre  amministrazioni  statali,  regionali,  locali,
nonche' da Stati esteri.
  3.  Il  Consiglio  superiore  puo'  inoltre  avanzare  proposte  al
Ministro  su  ogni  questione  di  carattere  generale di particolare
rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.
  4. Il Consiglio superiore e' composto da:
   a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
   b)  otto  eminenti  personalita' del mondo della cultura nominate,
nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre
delle  quali  su  designazione  della  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  5.  Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le
personalita'  di  cui  al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore
elegge  a  maggioranza  tra  i propri componenti il vice presidente e
adotta  un  regolamento  interno.  I  pareri sono espressi, di norma,
entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della richiesta. Nei casi di
urgenza,  il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di
voti prevale quello del presidente.
  6.  Il  Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del
personale  del  Ministero, (( eletti da tutto il personale, )) quando
esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su
questioni  aventi  ad  oggetto  il  personale  del Ministero. (( Alle
sedute  del Consiglio sono ammessi altresi', senza diritto di voto, i
vice  presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di
assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni
di componenti del Consiglio medesimo. ))
  7. Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre
anni.  Prima  della  scadenza  del  termine  di  durata, il Consiglio
superiore  presenta  una  relazione sull'attivita' svolta al Ministro
per i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della
perdurante  utilita'  dell'organismo  e  della  conseguente eventuale
proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali. Gli eventuali
successivi  decreti  di  proroga  sono  adottati  secondo la medesima
procedura.  Successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  i  componenti  del Consiglio superiore restano in
carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono
essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del
Consiglio  superiore.  Essi  non  possono  esercitare le attivita' di
impresa  previste  dall'art.  2195  del  Codice  civile  quando  esse
attengono   a   materie  di  competenza  del  Ministero,  ne'  essere
amministratori  o  sindaci  di  societa'  che  svolgono  le  medesime
attivita';  non possono essere titolari di rapporti di collaborazione
professionale  con  il  Ministero;  non  possono  essere presidenti o
membri  del  Consiglio  di  amministrazione  di  istituzioni  o  enti
destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del
Ministero   ne'   assumere  incarichi  professionali  in  progetti  o
iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere
del Consiglio superiore.
  8.  Presso  il  Consiglio superiore opera un Ufficio di segreteria,
formato  da  personale  in  servizio presso il Ministero. Le relative
risorse  umane  e  strumentali  necessarie  per  il funzionamento del
Consiglio  superiore  sono assicurate dalla (( Direzione generale per
l'organizzazione,  gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed
il personale. ))
  9.  Il  Consiglio  superiore  e  la  Consulta  per lo spettacolo si
riuniscono  in  seduta  congiunta,  su convocazione del Ministro, per
l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di
competenza di ambedue gli organi consultivi.