Art. 13 
 
         Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale 
                      per i clienti vulnerabili 
 
  1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore
del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,
al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas  naturale  per  i
clienti vulnerabili di cui all'((articolo 22 del decreto  legislativo
23 maggio 2000, n. 164, e  successive  modificazioni,  ))  ai  valori
europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura
dei  costi  di  approvvigionamento   di   gas   naturale,   introduce
progressivamente tra  i  parametri  in  base  ai  quali  e'  disposto
l'aggiornamento anche  il  riferimento  per  una  quota  gradualmente
crescente  ai  prezzi  del  gas  rilevati  sul  mercato.  In   attesa
dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma
1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i  mercati  di  riferimento  da
considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.