(( Art. 13 bis 
 
 
                          Ricetta medica )) 
 
  ((1. Il comma 11-bis dell'articolo 15 del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e' sostituito dai seguenti:)) 
  ((« 11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per
una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia  non
cronica, per il cui  trattamento  sono  disponibili  piu'  medicinali
equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la
denominazione del principio attivo contenuto nel  farmaco  oppure  la
denominazione  di  uno  specifico  medicinale  a  base  dello  stesso
principio attivo accompagnato dalla  denominazione  di  quest'ultimo.
L'indicazione  dello  specifico  medicinale  e'  vincolante  per   il
farmacista   ove    nella    ricetta    sia    inserita,    corredata
obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la  clausola  di  non
sostituibilita' di cui all'articolo 11, comma 12,  del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27. L'indicazione  e'  vincolante  per  il  farmacista
anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo  pari  a  quello  di
rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.)) 
  ((11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza
terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi,  le
regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse
dall'Agenzia italiana del farmaco ».)) 
  ((2. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile  2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n.
77, e' abrogato.))