Art. 13 
 
 
           Prescrizione medica e cartella clinica digitale 
 
  1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini  e  rafforzare  gli
interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario,
accelerando   la   sostituzione   delle   prescrizioni   mediche   di
farmaceutica  e  specialistica  a  carico  del   Servizio   sanitario
nazionale-SSN in formato cartaceo  con  le  prescrizioni  in  formato
elettronico, generate secondo le modalita'  di  cui  al  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze  in  data  2  novembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  264  del  12  novembre  2011,
concernente la de materializzazione della  ricetta  cartacea  di  cui
all'articolo 11, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente   decreto-legge,   provvedono   alla   graduale
sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con e equivalenti
in formato  elettronico,  in  percentuali  che,  in  ogni  caso,  non
dovranno risultare inferiori al 60 percento nel 2013, all'80 percento
nel 2014 e al 90 percento nel 2015. 
  2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche  generate  in
formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale  nel
rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra  le
regioni, le Asl e le strutture convenzionate che erogano  prestazioni
sanitarie, fatto salvo l'obbligo di  compensazione  tra  regioni  del
rimborso  di  prescrizioni  farmaceutiche  relative  a  cittadini  di
regioni diverse da quelle di  residenza.  Con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  Stato
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definite
le modalita' di attuazione del presente comma. 
  3. I medici  interessati  dalle  disposizioni  organizzative  delle
regioni e delle province autonome di cui al comma  1,  rilasciano  le
prescrizioni  di  farmaceutica  e  specialistica  esclusivamente   in
formato  elettronico.  L'inosservanza  di   tale   obbligo   comporta
l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma  4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  3-bis. Al comma 4 dell'articolo 55-septies del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti i seguenti  periodi:  «Affinche'
si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere  sia
l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo  di  trasmissione,
sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.  Le  sanzioni  sono
applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita',  secondo
le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento
». 
  4. Dal 1° gennaio 2014, il  sistema  per  la  tracciabilita'  delle
confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee e'
integrato, ai fini del rimborso delle quote  a  carico  del  SSN,  da
sistema basato su tecnologie digitali,  secondo  modalita'  stabilite
con provvedimento dirigenziale del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e rese  note  sul  sito
del sistema informativo del progetto « Tessera sanitaria  »,  di  cui
all'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di  tracciabilita'  del
farmaco del Ministero della salute. Resta fermo quanto  previsto  dal
comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
in ordine ai soggetti abilitati alla trasmissione dei dati. 
  5. All'articolo 47-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo
il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti: 
  « 1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013,  la  conservazione  delle
cartelle cliniche puo' essere  effettuata,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma  digitale,
nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  1-ter. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
alle strutture sanitarie private accreditate. ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 11,  comma  16,  del  decreto  31
          maggio 2010 n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita'  economica)
          pubblicato nella Gazz. Uff. del 31  maggio  2010,  n.  125,
          S.O. 
              "Art. 11. Controllo della spesa sanitaria 
              (Omissis). 
              16. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di
          cui  all'articolo  50,  comma  5-bis,  ultimo  periodo  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al
          fine di accelerare il conseguimento dei risparmi  derivanti
          dall'adozione   delle   modalita'   telematiche   per    la
          trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo  50,
          commi 4, 5 e 5-bis, del citato  decreto-legge  n.  269  del
          2003, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  cura
          l'avvio   della   diffusione   della   suddetta   procedura
          telematica, adottando, in quanto compatibili, le  modalita'
          tecniche operative di cui all'allegato 1  del  decreto  del
          Ministro della salute  del  26  febbraio  2010,  pubblicato
          sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.  L'invio
          telematico  dei  predetti  dati  sostituisce  a  tutti  gli
          effetti la prescrizione medica in formato cartaceo". 
              Si riporta l'articolo 55  -  septies  ,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff. del
          9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
              "Art. 55-septies. Controlli sulle assenze. 
              (Omissis). 
              4. L'inosservanza degli obblighi  di  trasmissione  per
          via  telematica  della  certificazione  medica  concernente
          assenze di lavoratori  per  malattia  di  cui  al  comma  2
          costituisce   illecito   disciplinare   e,   in   caso   di
          reiterazione, comporta l'applicazione  della  sanzione  del
          licenziamento   ovvero,   per   i   medici   in    rapporto
          convenzionale  con  le  aziende  sanitarie  locali,   della
          decadenza  dalla  convenzione,  in  modo  inderogabile  dai
          contratti o accordi collettivi . 
              (Omissis).". 
              Si riporta l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, pubblicato nella Gazz.  Uff.  del  2
          ottobre 2003, n. 229, S.O. : 
              "Art. 50. Disposizioni in materia di monitoraggio della
          spesa nel  settore  sanitario  e  di  appropriatezza  delle
          prescrizioni sanitarie. 
              1. Per potenziare il monitoraggio della spesa  pubblica
          nel  settore  sanitario   e   delle   iniziative   per   la
          realizzazione   di   misure   di    appropriatezza    delle
          prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la verifica  del
          budget di distretto,  di  farmacovigilanza  e  sorveglianza
          epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze,
          con decreto adottato di concerto  con  il  Ministero  della
          salute   e   con   la   Presidenza   del   Consiglio    dei
          Ministri-Dipartimento per l'innovazione  e  le  tecnologie,
          definisce i parametri  della  Tessera  sanitaria  (TS);  il
          Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione
          e la progressiva  consegna  della  TS,  a  partire  dal  1°
          gennaio 2004, a tutti i soggetti gia'  titolari  di  codice
          fiscale  nonche'  ai  soggetti  che  fanno   richiesta   di
          attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali  lo  stesso
          e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il  codice
          fiscale del titolare, anche in codice a  barre  nonche'  in
          banda  magnetica,  quale  unico  requisito  necessario  per
          l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio  sanitario
          nazionale (SSN). 
              1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura
          la generazione e la  consegna  della  tessera  sanitaria  a
          tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
          31 marzo 2006. 
              2. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministero  della  salute,  entro  il  15
          dicembre  2003  approva  i  modelli  di  ricettari   medici
          standardizzati e di ricetta medica  a  lettura  ottica,  ne
          cura la successiva  stampa  e  distribuzione  alle  aziende
          sanitarie  locali,  alle   aziende   ospedaliere   e,   ove
          autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
          a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
          provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
          medici  del  SSN  abilitati  dalla  regione  ad  effettuare
          prescrizioni, da tale momento responsabili  della  relativa
          custodia.  I  modelli  equivalgono  a   stampati   per   il
          fabbisogno delle amministrazioni dello Stato. 
              3.  Il  modello  di  ricetta  e'  stampato   su   carta
          filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
          11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di  quanto  stabilito
          dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e  i  campi
          per  l'inserimento  dei  dati  prescritti   dalle   vigenti
          disposizioni in materia.  Il  vigente  codice  a  barre  e'
          sostituito da un  analogo  codice  che  esprime  il  numero
          progressivo regionale di  ciascuna  ricetta;  il  codice  a
          barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua  lettura
          ottica  non  comporti  la  procedura  di  separazione   del
          tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30
          giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in  ogni
          caso un campo nel quale, all'atto  della  compilazione,  e'
          riportato sempre il numero complessivo dei  farmaci  ovvero
          degli  accertamenti  specialistici  prescritti  ovvero  dei
          dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa. Nella compilazione  della  ricetta  e'  sempre
          riportato il solo codice fiscale dell'assistito,  in  luogo
          del codice sanitario. 
              4. Le aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere
          e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di  ricovero
          e  cura  a   carattere   scientifico   ed   i   policlinici
          universitari consegnano i ricettari ai medici  del  SSN  di
          cui al  comma  2,  in  numero  definito,  secondo  le  loro
          necessita',  e  comunicano  immediatamente   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, in via telematica, il  nome,
          il cognome, il  codice  fiscale  dei  medici  ai  quali  e'
          effettuata  la  consegna,  l'indirizzo  dello  studio,  del
          laboratorio   ovvero   l'identificativo   della   struttura
          sanitaria nei quali gli stessi  operano,  nonche'  la  data
          della consegna  e  i  numeri  progressivi  regionali  delle
          ricette  consegnate.  Con  provvedimento  dirigenziale  del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le
          modalita' della trasmissione telematica. 
              5. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura  il
          collegamento, mediante la propria  rete  telematica,  delle
          aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  degli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  dei
          policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
          pubbliche  e  private,   dei   presidi   di   specialistica
          ambulatoriale,  delle  strutture  per  l'erogazione   delle
          prestazioni  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa e degli altri presidi e  strutture  accreditati
          per  l'erogazione  dei   servizi   sanitari,   di   seguito
          denominati, ai fini del presente  articolo,  "strutture  di
          erogazione  di   servizi   sanitari".   Con   provvedimento
          dirigenziale del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
          parametri  tecnici  per  la  realizzazione   del   software
          certificato che deve essere installato dalle  strutture  di
          erogazione di servizi sanitari, in  aggiunta  ai  programmi
          informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per  la
          trasmissione dei dati  di  cui  ai  commi  6  e  7;  tra  i
          parametri tecnici rientra quello della frequenza  temporale
          di trasmissione dei dati predetti. 
              5-bis. Per le finalita' di cui al comma  1,  a  partire
          dal 1° luglio 2007,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze rende  disponibile  il  collegamento  in  rete  dei
          medici del SSN di cui  al  comma  2,  in  conformita'  alle
          regole  tecniche  concernenti  il   Sistema   pubblico   di
          connettivita'  ed   avvalendosi,   ove   possibile,   delle
          infrastrutture regionali  esistenti,  per  la  trasmissione
          telematica   dei   dati   delle   ricette   al    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  delle  certificazioni  di
          malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo  1,
          comma 149, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro delegato per le riforme  e  le  innovazioni  nella
          pubblica amministrazione, da emanare, entro  il  30  aprile
          2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
          successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
          della salute e  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          previo parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti  i
          dati  di  cui  al  presente  comma  e   le   modalita'   di
          trasmissione.  Ai  fini  predetti,  il  parere  del  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          e' reso entro il 31 marzo 2007; in  mancanza,  il  predetto
          decreto puo'  essere  comunque  emanato.  Con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro  della  salute,  sono  emanate  le
          ulteriori disposizioni attuative del presente comma. 
              5-ter. Per la trasmissione telematica  dei  dati  delle
          ricette di cui al comma 5-bis, con  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della salute, e' definito un contributo da  riconoscere  ai
          medici convenzionati con  il  SSN,  per  l'anno  2008,  nei
          limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
          utilizzando le risorse di cui al comma 12. 
              6. Le  strutture  di  erogazione  di  servizi  sanitari
          effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
          di cui al comma 7, secondo quanto  stabilito  nel  predetto
          comma e in quelli successivi. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,
          stabilisce,   con   decreto   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale, le regioni e le date a partire  dalle  quali  le
          disposizioni del presente  comma  e  di  quelli  successivi
          hanno  progressivamente  applicazione.  Per  l'acquisto   e
          l'installazione del software di cui  al  comma  5,  secondo
          periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo  del
          medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari  ad  euro
          250, sotto forma di credito  d'imposta  fruibile  anche  in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  successivamente  alla
          data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze
          comunica, in via telematica alle farmacie  medesime  avviso
          di corretta  installazione  e  funzionamento  del  predetto
          software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
          del reddito imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi,
          nonche' del valore della produzione dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui  all'articolo  63  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  Al  relativo  onere,
          valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si  provvede
          nell'ambito delle risorse di cui al comma 12. 
              7. All'atto della utilizzazione di una  ricetta  medica
          recante  la  prescrizione   di   farmaci,   sono   rilevati
          otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
          regionale della ricetta, ai dati delle  singole  confezioni
          dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della  TS;
          sono comunque rilevati  i  dati  relativi  alla  esenzione.
          All'atto della utilizzazione di una ricetta medica  recante
          la prescrizione di prestazioni  specialistiche  ovvero  dei
          dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa, sono rilevati otticamente  i  codici  a  barre
          relativi al  numero  progressivo  regionale  della  ricetta
          nonche' il codice a barre della TS; sono comunque  rilevati
          i dati relativi alla esenzione nonche'  inseriti  i  codici
          del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero  i
          codici del nomenclatore  delle  prestazioni  di  assistenza
          protesica ovvero  i  codici  del  repertorio  dei  prodotti
          erogati nell'ambito dell'assistenza  integrativa.  In  ogni
          caso,  e'  previamente  verificata  la  corrispondenza  del
          codice  fiscale  del   titolare   della   TS   con   quello
          dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di  assenza
          del codice fiscale sulla  ricetta,  quest'ultima  non  puo'
          essere utilizzata, salvo che  il  costo  della  prestazione
          venga pagato per intero. In caso di  utilizzazione  di  una
          ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
          codice fiscale dell'assistito e'  rilevato  dalla  ricetta.
          Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
          attuativo  del  comma   5   del   presente   articolo,   e'
          riconosciuto per gli anni 2006 e 2007  un  contributo,  nei
          limiti di 10 milioni di  euro,  da  definire  con  apposita
          convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
          il Ministero della salute e le  associazioni  di  categoria
          interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro della salute,  sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definite le  modalita'  erogative.  Al  relativo  onere  si
          provvede utilizzando le risorse di  cui  al  comma  12.  Il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  puo'  prevedere
          periodi transitori, durante i quali, in caso  di  riscontro
          della  mancata  corrispondenza  del  codice   fiscale   del
          titolare della tessera sanitaria con quello  dell'assistito
          riportato sulla ricetta, tale difformita'  non  costituisce
          impedimento   per   l'erogazione   della   prestazione    e
          l'utilizzazione   della   relativa   ricetta   medica    ma
          costituisce anomalia da segnalare tra  i  dati  di  cui  al
          comma 8. 
              8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono  trasmessi
          telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
          entro  il  giorno  10  del  mese  successivo  a  quello  di
          utilizzazione della ricetta medica, anche  per  il  tramite
          delle associazioni di categoria e di soggetti terzi  a  tal
          fine individuati dalle strutture di erogazione dei  servizi
          sanitari; il software di cui al comma 5  assicura  che  gli
          stessi dati vengano  rilasciati  ai  programmi  informatici
          ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione  di
          servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al  codice
          fiscale  dell'assistito,  per  le  farmacie,  pubbliche   e
          private e  per  le  strutture  di  erogazione  dei  servizi
          sanitari non autorizzate al trattamento del codice  fiscale
          dell'assistito. Il predetto software assicura altresi'  che
          in nessun  caso  il  codice  fiscale  dell'assistito  possa
          essere raccolto o conservato in ambiente residente,  presso
          le farmacie, pubbliche e private, dopo  la  conferma  della
          sua   ricezione   telematica   da   parte   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei  dati  nel
          termine di cui  al  comma  8  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
          quale la violazione si e' verificata. 
              8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di  cui  al
          comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi  della  ricetta
          di cui al  decreto  attuativo  del  comma  5  del  presente
          articolo  e'  punita   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria di 2 euro per  ogni  ricetta  per  la  quale  la
          violazione si e' verificata. 
              8-quater. L'accertamento della  violazione  di  cui  ai
          commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo  della  Guardia
          di finanza, che trasmette il relativo  rapporto,  ai  sensi
          dell'articolo 17, primo  comma,  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, alla direzione provinciale dei  servizi  vari
          competente per territorio, per i  conseguenti  adempimenti.
          Dell'avvenuta  apertura  del  procedimento  e   della   sua
          conclusione viene data  notizia,  a  cura  della  direzione
          provinciale dei servizi vari,  alla  competente  ragioneria
          provinciale dello Stato. 
              8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le  quali
          non risulta associato  il  codice  fiscale  dell'assistito,
          rilevato secondo quanto  previsto  dal  presente  articolo,
          l'azienda sanitaria  locale  competente  non  procede  alla
          relativa liquidazione,  fermo  restando  che,  in  caso  di
          ricette redatte manualmente dal medico, il  farmacista  non
          e'  responsabile  della  mancata  rispondenza  del   codice
          fiscale rilevato rispetto a quello indicato  sulla  ricetta
          che fara' comunque fede a tutti gli effetti. 
              9.  Al  momento  della  ricezione  dei  dati  trasmessi
          telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8,  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  con  modalita'
          esclusivamente  automatiche,  li   inserisce   in   archivi
          distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
          che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
          quello  relativo  al  codice  fiscale  dell'assistito.  Con
          provvedimento dirigenziale del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,
          adottato entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
          gli altri enti  pubblici  di  rilevanza  nazionale  che  li
          detengono, trasmettono al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze,  con  modalita'  telematica,  nei  trenta   giorni
          successivi   alla   data   di   emanazione   del   predetto
          provvedimento, per realizzare e diffondere  in  rete,  alle
          regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
          l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con  quello
          degli assistiti e per disporre  le  codifiche  relative  al
          prontuario  farmaceutico  nazionale   e   al   nomenclatore
          ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni  di
          assistenza protesica e al repertorio dei  prodotti  erogati
          nell'ambito dell'assistenza integrativa. 
              10. Al Ministero dell'economia e delle finanze  non  e'
          consentito  trattare  i  dati  rilevati  dalla   TS   degli
          assistiti; allo stesso e'  consentito  trattare  gli  altri
          dati di cui al comma  7  per  fornire  periodicamente  alle
          regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
          dovuti alle strutture di erogazione  di  servizi  sanitari.
          Gli archivi  di  cui  al  comma  9  sono  resi  disponibili
          all'accesso esclusivo, anche  attraverso  interconnessione,
          alle aziende sanitarie locali di ciascuna  regione  per  la
          verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
          liquidazione definitiva delle  somme  spettanti,  ai  sensi
          delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
          servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
          delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,
          da emanare entro il 31 marzo 2007, sono  definiti  i  dati,
          relativi alla liquidazione periodica dei  rimborsi  erogati
          alle strutture di erogazione di servizi  sanitari,  che  le
          aziende sanitarie locali di  ogni  regione  trasmettono  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nonche'   le
          modalita' di trasmissione.  Con  protocollo  approvato  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dal  Ministero
          della salute d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
          la protezione dei dati personali,  sono  stabiliti  i  dati
          contenuti negli archivi di  cui  al  comma  9  che  possono
          essere trasmessi al Ministero della salute e alle  regioni,
          nonche' le modalita' di tale trasmissione. 
              10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente  articolo,
          i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
          rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa  o
          penale, solo previo riscontro del  documento  cartaceo  dal
          quale gli stessi sono tratti. 
              11. L'adempimento regionale, di  cui  all'articolo  52,
          comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
          ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento  del
          SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
          dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
          Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
          le regioni e  le  province  autonome  dimostrino  di  avere
          realizzato direttamente nel proprio territorio  sistemi  di
          monitoraggio  delle   prescrizioni   mediche   nonche'   di
          trasmissione telematica al Ministero dell'economia e  delle
          finanze di copia dei dati dalle  stesse  acquisiti,  i  cui
          standard  tecnologici  e  di  efficienza  ed  effettivita',
          verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle
          finanze, risultino non inferiori  a  quelli  realizzati  in
          attuazione  del  presente  articolo.  Con  effetto  dal  1°
          gennaio 2004,  tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le
          regioni,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento   del
          finanziamento del SSN relativo agli anni 2004  e  2005,  e'
          ricompresa anche l'adozione di tutti  i  provvedimenti  che
          garantiscono la trasmissione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da parte  delle  singole  aziende  sanitarie
          locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4. 
              12. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2003. Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2003-2005,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2003,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              13.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          dell'interno e con il Ministro  della  salute,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite le modalita'  per  il  successivo  e  progressivo
          assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del  bilancio
          dello Stato, della TS nella carta di identita'  elettronica
          o nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52,
          comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
              13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
          anche alle farmacie pubbliche  con  le  modalita'  indicate
          dallo stesso comma. Al relativo  onere,  valutato  in  euro
          400.000,00 per l'anno  2005,  si  provvede  utilizzando  le
          risorse di cui al comma 12". 
              Si  riporta  l'articolo  47-bis  del  decreto-legge   9
          febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella Gazz. Uff.
          del  9  febbraio  2012,  n.  33,   S.O,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 47-bis. Semplificazione  in  materia  di  sanita'
          digitale 
              1.  Nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente,  nei  piani
          di sanita' nazionali e regionali si privilegia la  gestione
          elettronica delle pratiche cliniche, attraverso  l'utilizzo
          della cartella clinica elettronica, cosi' come i sistemi di
          prenotazione elettronica per l'accesso  alle  strutture  da
          parte dei cittadini con la finalita' di  ottenere  vantaggi
          in termini di  accessibilita'  e  contenimento  dei  costi,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              1-bis.  A   decorrere   dal   1°   gennaio   2013,   la
          conservazione   delle   cartelle   cliniche   puo'   essere
          effettuata, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica,  anche  solo  in  forma  digitale,   nel
          rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo
          2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
          196. 
              1-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano   anche   alle   strutture   sanitarie    private
          accreditate. ".