Art. 13 bis 
 
 
                           Ricetta medica 
 
  1. Il comma 11-bis dell'articolo  15  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e' sostituito dai seguenti: 
  « 11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima  volta,  per
una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia  non
cronica, per il cui  trattamento  sono  disponibili  piu'  medicinali
equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la
denominazione del principio attivo contenuto nel  farmaco  oppure  la
denominazione  di  uno  specifico  medicinale  a  base  dello  stesso
principio attivo accompagnato dalla  denominazione  di  quest'ultimo.
L'indicazione  dello  specifico  medicinale  e'  vincolante  per   il
farmacista   ove    nella    ricetta    sia    inserita,    corredata
obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la  clausola  di  non
sostituibilita' di cui all'articolo 11, comma 12,  del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27. L'indicazione  e'  vincolante  per  il  farmacista
anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo  pari  a  quello  di
rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente. 
  11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni  basate  sull'equivalenza
terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi,  le
regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse
dall'Agenzia italiana del farmaco ». 
  2. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  l'articolo   15,   comma   11   bis,   del
          decreto-legge 6 luglio 2012 (Disposizioni  urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario), pubblicato nella Gazz.
          Uff. del 6 luglio 2012, n. 156, S.O e convertito in  legge,
          con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,
          pubblicata nella Gazz. Uff. del 14  agosto  2012,  n.  189,
          S.O, come sostituito dalla presente legge: 
              "Art. 15. Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica 
              (Omissis). 
              11-bis. Il medico che curi un paziente,  per  la  prima
          volta, per una  patologia  cronica,  ovvero  per  un  nuovo
          episodio di patologia non cronica, per il  cui  trattamento
          sono disponibili piu' medicinali equivalenti, indica  nella
          ricetta del Servizio sanitario nazionale  la  denominazione
          del  principio  attivo  contenuto  nel  farmaco  oppure  la
          denominazione di uno  specifico  medicinale  a  base  dello
          stesso principio attivo accompagnato dalla denominazione di
          quest'ultimo. L'indicazione dello specifico  medicinale  e'
          vincolante  per  il  farmacista  ove  nella   ricetta   sia
          inserita,  corredata  obbligatoriamente  di  una  sintetica
          motivazione, la clausola  di  non  sostituibilita'  di  cui
          all'articolo 11, comma 12,  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n.  27.  L'indicazione  e'  vincolante  per  il
          farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo
          pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la  diversa
          richiesta del cliente. 
              11-ter.  Nell'adottare   eventuali   decisioni   basate
          sull'equivalenza  terapeutica  fra  medicinali   contenenti
          differenti principi attivi, le regioni  si  attengono  alle
          motivate e documentate  valutazioni  espresse  dall'Agenzia
          italiana del farmaco". 
              2. Il comma 4 dell'articolo  13  del  decreto-legge  28
          aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77, e' abrogato". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  13,  comma  4,  del
          citato decreto-legge n. 39 del 2009 (Interventi urgenti  in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
          regione  Abruzzo  nel  mese  di  aprile  2009  e  ulteriori
          interventi urgenti di protezione civile), pubblicato  nella
          Gazz. Uff. del 28 aprile 2009, n. 97 e convertito in legge,
          con modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,
          pubblicata nella Gazz. Uff. del 27  giugno  2009,  n.  147,
          S.O, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13. Spesa farmaceutica ed altre misure in materia
          di spesa sanitaria 
              (In vigore dal 19 dicembre 2012) 
              1. Al fine di conseguire  una  razionalizzazione  della
          spesa farmaceutica territoriale: 
              a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti  di
          cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre
          2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2001,  n.  405,  e  successive  modificazioni,  e'
          ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo  giorno
          successivo a quello della data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 dicembre 2009.  La  riduzione
          non si applica ai  medicinali  originariamente  coperti  da
          brevetto o che abbiano usufruito di  licenze  derivanti  da
          tale brevetto, ne' ai medicinali il cui  prezzo  sia  stato
          negoziato successivamente al  30  settembre  2008.  Per  un
          periodo di dodici mesi a partire dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione
          delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il
          Servizio   sanitario   nazionale   nel    procedere    alla
          corresponsione  alle  farmacie   di   quanto   dovuto   per
          l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del
          valore  degli  extra   sconti   praticati   dalle   aziende
          farmaceutiche nel corso  dell'anno  2008,  una  quota  pari
          all'1,4 per cento calcolata  sull'importo  al  lordo  delle
          eventuali quote  di  partecipazione  alla  spesa  a  carico
          dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge.
          Tale trattenuta e' effettuata nell'anno 2009  in  due  rate
          annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato
          annuo in regime di Servizio sanitario nazionale,  al  netto
          dell'imposta sul valore aggiunto,  inferiore  a  258.228,45
          euro. A tale fine le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  adottano  le  necessarie  disposizioni
          entro il 30 giugno 2009; 
              b) per i medicinali equivalenti di cui all'articolo  7,
          comma 1, del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2001, n. 405, e successive  modificazioni,  con  esclusione
          dei medicinali originariamente coperti da  brevetto  o  che
          abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le
          quote di spettanza sul prezzo di  vendita  al  pubblico  al
          netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo
          periodo  del  comma  40  dell'articolo  1  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, sono  cosi'  rideterminate:  per  le
          aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65
          per cento e per i farmacisti 26,7 per cento.  La  rimanente
          quota dell'8 per cento e' ridistribuita fra i farmacisti ed
          i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando  la
          quota minima per la farmacia del 26,7  per  cento.  Per  la
          fornitura dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7,
          comma 1, del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di  spettanza
          previste dal primo periodo della  presente  lettera,  anche
          mediante cessione di quantitativi  gratuiti  di  farmaci  o
          altra  utilita'  economica,  comporta,  con  modalita'   da
          stabilirsi con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della
          salute e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze: 
              1) per l'azienda farmaceutica, la  riduzione,  mediante
          determinazione dell'AIFA, del 20 per cento  del  prezzo  al
          pubblico dei farmaci interessati dalla violazione,  ovvero,
          in caso di reiterazione della violazione, la riduzione  del
          50 per cento di tale prezzo; 
              2) per il grossista, l'obbligo di versare  al  Servizio
          sanitario regionale una somma pari al  doppio  dell'importo
          dello sconto non dovuto, ovvero, in  caso  di  reiterazione
          della violazione, pari al quintuplo di tale importo; 
              3)  per  la  farmacia,  l'applicazione  della  sanzione
          pecuniaria amministrativa da  cinquecento  euro  a  tremila
          euro. In caso di reiterazione della violazione  l'autorita'
          amministrativa competente puo' ordinare la  chiusura  della
          farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15  giorni
          ; 
              c) il tetto  di  spesa  per  l'assistenza  farmaceutica
          territoriale  di  cui  all'articolo   5,   comma   1,   del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  e'
          rideterminato nella misura del 13,6 per  cento  per  l'anno
          2009. 
              2. Le economie derivanti dall'attuazione  del  presente
          articolo a favore delle regioni a statuto speciale e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano,  valutate  in  30
          milioni di euro,  sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere destinate agli interventi di cui  al
          comma 3, lettera a). 
              3. Le complessive economie derivanti  per  l'anno  2009
          dalle disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate: 
              a)  alla  copertura   degli   oneri   derivanti   dagli
          interventi  urgenti  conseguenti  agli  eccezionali  eventi
          sismici che hanno interessato la  regione  Abruzzo  di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.
          3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a  380  milioni
          di euro; 
              b) fino ad un importo massimo di  40  milioni  di  euro
          all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento  di
          cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  in  funzione   delle   emergenti
          difficolta' per il completamento ed il  consolidamento  del
          Piano di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  della  regione
          Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da  operarsi  da
          parte  del  Commissario  ad   acta,   nominato   ai   sensi
          dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
          n. 159,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222. 
              4. (abrogato). 
              5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui  al
          comma  1,  il  livello  del  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale cui concorre ordinariamente  lo  Stato,
          di cui all'articolo  79,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  6  agosto  2008,  n.  133,   e'   rideterminato   in
          diminuzione dell'importo di 380 milioni di euro per  l'anno
          2009. Conseguentemente, il Comitato  interministeriale  per
          la  programmazione  economica  (CIPE)   nell'adozione   del
          provvedimento deliberativo di  ripartizione  delle  risorse
          finanziarie per il Servizio  sanitario  nazionale  relativo
          all'anno 2009 a  seguito  della  relativa  Intesa  espressa
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  del
          26 febbraio 2009, provvede, su proposta  del  Ministro  del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare
          le  conseguenti  variazioni  alle  tabelle  allegate   alla
          proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e
          delle politiche sociali del 6 marzo 2009.".