(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
    E' consentito l'imbottigliamento dell'olio del "Chianti Classico"
sino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione  e  la
immissione al  consumo  nel  mese  di  febbraio  dell'anno  seguente.
L'annata di produzione deve  essere  sempre  chiaramente  evidenziata
nella etichettatura dell'olio del "Chianti Classico".