Art. 13. E' consentito l'imbottigliamento dell'olio del "Chianti Classico" sino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione e la immissione al consumo nel mese di febbraio dell'anno seguente. L'annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata nella etichettatura dell'olio del "Chianti Classico".