Art. 13 
 
        Progetti speciali per lo sviluppo e la competitivita' 
 
  1. Gli interventi del Fondo  possono  essere  diretti  a  sostenere
l'attuazione di Progetti  speciali  di  rilevante  interesse  per  lo
sviluppo e la competitivita' del sistema produttivo del Paese. 
  2. I Progetti speciali di  cui  al  comma  1  sono  caratterizzati,
secondo quanto previsto dall'art. 16,  da  una  preliminare  fase  di
individuazione degli obiettivi e devono: 
    a)   avere   come   ambito   di   riferimento   specifiche   aree
tecnologico-produttive ritenute strategiche per la competitivita' del
Paese; 
    b) essere diretti alla riqualificazione competitiva delle aree di
cui alla lettera a) tramite l'individuazione  di  una  pluralita'  di
interventi e azioni, anche di natura non agevolativa,  imputati  alla
responsabilita' di una o piu' amministrazioni o enti; 
    c)  sostenere  la  creazione  di   nuova   occupazione   e/o   la
salvaguardia dell'occupazione esistente. 
  3. I Progetti speciali di cui  al  comma  1  sono  attuati  con  le
modalita' di cui all'art. 16 e sono finanziati dal Fondo  tramite  le
misure di aiuto previste dai Titoli II, III e IV, anche in forma  tra
loro coordinata e integrata, rimanendo fermi i limiti e le condizioni
di finanziabilita' ivi previsti.