(Allegato-art. 13)
                               Art. 13 
                 Requisiti degli operatori economici 
 
1. I prestatori di servizi e forniture in economia devono possedere i
requisiti di ordine generale e di idoneita' professionale di cui agli
artt. 38 e 39 del codice dei contratti pubblici e,  qualora  ritenute
necessarie rispetto alla natura, quantita',  qualita'  ed  importanza
della fornitura e/o del servizio, le capacita'  tecnico-professionali
ed economico-finanziarie previste dagli artt. 41 e  42  del  predetto
codice. 
2. I requisiti richiesti agli operatori  economici  devono  risultare
adeguati, e comunque non eccessivi, rispetto alle esigenze dell'Ente,
commisurati all'effettivo valore della prestazione, adeguati in  base
alla specificita' del servizio o della fornitura da appaltare ed alle
speciali caratteristiche della prestazione e della struttura  in  cui
deve svolgersi.