Art. 13 Requisiti degli operatori economici 1. I prestatori di servizi e forniture in economia devono possedere i requisiti di ordine generale e di idoneita' professionale di cui agli artt. 38 e 39 del codice dei contratti pubblici e, qualora ritenute necessarie rispetto alla natura, quantita', qualita' ed importanza della fornitura e/o del servizio, le capacita' tecnico-professionali ed economico-finanziarie previste dagli artt. 41 e 42 del predetto codice. 2. I requisiti richiesti agli operatori economici devono risultare adeguati, e comunque non eccessivi, rispetto alle esigenze dell'Ente, commisurati all'effettivo valore della prestazione, adeguati in base alla specificita' del servizio o della fornitura da appaltare ed alle speciali caratteristiche della prestazione e della struttura in cui deve svolgersi.