Art. 13 
 
                Esonero dal versamento dei contributi 
               sulle retribuzioni da lavoro dipendente 
 
  1. Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero  a
tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e  a  condizione
che almeno il  30%  (trenta  percento)  degli  occupati  risieda  nel
Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel  territorio
dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias per  l'intervento  di
cui  all'art.  7,  e'  riconosciuto,  nei  limiti  del  massimale  di
retribuzione fissato dall'art. 1, comma 1, del decreto  del  Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1°  dicembre  2009
citato  nelle  premesse,  a  decorrere  dal  periodo  di  imposta  di
accoglimento  della  istanza  di  cui  all'art.  14,  l'esonero   dal
versamento dei contributi sulle  retribuzioni  da  lavoro  dipendente
nelle seguenti percentuali: 
    a) 100% (cento percento), per i primi cinque anni; 
    b) 60% (sessanta percento), per gli anni dal sesto al decimo; 
    c) 40% (quaranta percento), per gli anni undicesimo e dodicesimo; 
    d)  20%  (venti   percento),   per   gli   anni   tredicesimo   e
quattordicesimo.