Art. 13 Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente 1. Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% (trenta percento) degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias per l'intervento di cui all'art. 7, e' riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009 citato nelle premesse, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali: a) 100% (cento percento), per i primi cinque anni; b) 60% (sessanta percento), per gli anni dal sesto al decimo; c) 40% (quaranta percento), per gli anni undicesimo e dodicesimo; d) 20% (venti percento), per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.