(Allegato-art. 13)
                               Art. 13 
 
Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di   incarichi
            dirigenziali e di collaborazione o consulenza 
 
  1. Il Garante pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative
ai titolari di incarichi amministrativi di  vertice  e  di  incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione
o consulenza, con  facolta'  di  pubblicare  in  forma  aggregata  le
informazioni relative alle posizioni di minore rilievo: 
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
b) il curriculum vitae; 
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto  di  lavoro,
   di consulenza o di collaborazione, con  specifica  evidenza  delle
   eventuali componenti  variabili  o  legate  alla  valutazione  del
   risultato; 
d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico di enti  pubblici
o privati e l'indicazione dei compensi spettanti. 
  2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  di
incarichi   dirigenziali   a   soggetti   estranei   alla    pubblica
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,  completi  di
indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico  e
dell'ammontare   erogato,   sono   condizioni   per    l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Il Garante pubblica e mantiene aggiornati sul sito istituzionale  gli
elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto,  la  durata  e  il
compenso dell'incarico. 
  3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al  comma  2,
il pagamento  del  corrispettivo  determina  la  responsabilita'  del
dirigente che l'ha disposto,  accertata  all'esito  del  procedimento
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno  del  destinatario
ove ricorrano le  condizioni  di  cui  all'articolo  30  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.