(( Art. 13-bis 
 
Piattaforme accreditate per gli acquisti  di  beni  e  servizi  delle
  tecnologie della comunicazione e dell'informazione )) 
 
  ((  1.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentita l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture,  da  emanare  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono dettate linee guida  per  l'accreditamento  di
conformita' alla normativa  in  materia  di  contratti  pubblici,  di
servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on  line  e
per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di  beni  e
servizi delle tecnologie  della  comunicazione  e  dell'informazione.
L'accreditamento  indica,  tra  l'altro,  i  livelli   di   sicurezza
informatica, gli elementi minimi di tracciabilita' dei processi  e  i
requisiti  di  inalterabilita',  autenticita'  e  non   ripudio   dei
documenti scambiati.)) 
  ((2. Le  pubbliche  amministrazioni  possono  usare  piattaforme  e
soluzioni  di  acquisto  on  line  accreditate  anche  ponendole   in
competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti open source che  non
comportino oneri di spesa,  il  ricorso  ai  medesimi  prodotti  deve
essere ritenuto prioritario.)) 
  ((3.  Gli  operatori  che  mettono  a  disposizione   soluzioni   e
tecnologie  accreditate  sono  inseriti  nell'elenco  dei   fornitori
qualificati  del  Sistema  pubblico   di   connettivita'   ai   sensi
dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al
decreto   legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
modificazioni.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -si riporta l'articolo 82  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n.  82,  recante  "Codice  dell'amministrazione
          digitale", pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio  2005,  n.
          112, S.O.: 
              "Art.  82.   (Fornitori   del   Sistema   pubblico   di
          connettivita') 
              1. Sono istituiti uno o piu'  elenchi  di  fornitori  a
          livello nazionale e regionale in attuazione delle finalita'
          di cui all'articolo 77. 
              2. I fornitori che ottengono la qualificazione  SPC  ai
          sensi  dei  regolamenti  previsti  dall'articolo  87,  sono
          inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale,
          consultabili in  via  telematica,  esclusivamente  ai  fini
          dell'applicazione  della  disciplina  di  cui  al  presente
          decreto, e tenuti  rispettivamente  da  DigitPA  a  livello
          nazionale  e  dalla  regione  di   competenza   a   livello
          regionale. I fornitori in possesso dei  suddetti  requisiti
          sono denominati fornitori qualificati SPC. 
              3. I servizi per i quali e'  istituito  un  elenco,  ai
          sensi del comma  1,  sono  erogati,  nell'ambito  del  SPC,
          esclusivamente   dai   soggetti   che   abbiano    ottenuto
          l'iscrizione  nell'elenco   di   competenza   nazionale   o
          regionale. 
              4.  Per  l'iscrizione  negli  elenchi   dei   fornitori
          qualificati SPC e' necessario  che  il  fornitore  soddisfi
          almeno i seguenti requisiti: 
              a) disponibilita' di adeguate infrastrutture e  servizi
          di comunicazioni elettroniche; 
              b)    esperienza    comprovata    nell'ambito     della
          realizzazione gestione ed  evoluzione  delle  soluzioni  di
          sicurezza informatica; 
              c)  possesso  di  adeguata  rete   commerciale   e   di
          assistenza tecnica; 
              d)  possesso  di  adeguati   requisiti   finanziari   e
          patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie
          rilasciate da terzi qualificati. 
              5.  Limitatamente   ai   fornitori   dei   servizi   di
          connettivita' dovranno inoltre essere soddisfatti  anche  i
          seguenti requisiti: 
              a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui  al
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  per  l'ambito
          territoriale di esercizio dell'attivita'; 
              b) possesso  di  comprovate  conoscenze  ed  esperienze
          tecniche  nella  gestione   delle   reti   e   servizi   di
          comunicazioni elettroniche, anche sotto  il  profilo  della
          sicurezza e della protezione dei dati."